Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Autore: admin
-
Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare
La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019
-
Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative
In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del d.lgs.lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull’autonomia ed imparzialità di quest’ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019
-
Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare
In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del d.lgs. Lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della I. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull’autonomia ed imparzialità di quest’ultimo né, tanto meno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019
-
L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
-
Inammissibile il ricorso al CNF per la declaratoria di decadenza o inefficacia della sospensione cautelare
Il potere di deliberazione in ordine alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare a sensi dell’art. 60 4° co. L. n. 247/2012 spetta all’organo disciplinare funzionalmente competente ad irrogarla ex art. 50 L. n. 247/2012 e quindi al C.D.D.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 205
-
L’eccezione di (asserita) nullità del capo di incolpazione dev’essere tempestiva
L’eccezione di nullità del capo di incolpazione va tempestivamente sollevata sin dal giudizio davanti al Consiglio territoriale, dovendo ritenersi tardiva se contenuta soltanto nel ricorso al CNF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 203
-
Il rigetto della domanda giudiziale, anche se per motivi di rito, non è automaticamente fonte di responsabilità disciplinare per l’avvocato
La rilevanza disciplinare dell’inadempimento al mandato professionale presuppone che esso derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) ed è in ogni caso esclusa allorché si fondasse esclusivamente su una decisione giurisdizionale che rigetti la domanda della parte per motivi di rito asseritamente imputabili all’avvocato ma in realtà da ritenersi astrattamente infondati e comunque emendabili in sede di gravame, che la parte stessa ometta tuttavia di proporre (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato disciplinarmente sulla scorta della sentenza che aveva rigettato una sua domanda giudiziale per ritenuta nullità insanabile della procura alle liti, in thesi dovuta ad illeggibilità della firma del cliente. Alla luce della giurisprudenza civile in materia, ed in considerazione del fatto che l’avvocato aveva vanamente invitato il cliente a proporre tempestivo appello avverso la “sentenza censurabile per cui suscettibile di riforma”, il CNF ha accolto l’impugnazione, conseguentemente annullando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due inflitta dal consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 203
-
L’avvocato stabilito non può essere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici
Lo status limitato dell’Avvocato stabilito -tenuto, ex art. 8 del D.Lgs. 96/2001, nelle prestazioni giudiziali ad agire d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di Avvocato- è incompatibile con i requisiti di autonomia ed indipendenza prescritti dall’art 23 L. n. 247/2012 per l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati degli enti pubblici.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202
-
Solo al termine del procedimento di stabilimento con successiva integrazione, l’avvocato stabilito può chiedere di essere integrato con il titolo di avvocato italiano
L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo ai fini dell’esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, tanto è vero che, nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Infatti, l’integrazione della professione di avvocato e l’esercizio di questa con il corrispondente titolo si realizzano soltanto con la iscrizione nell’albo degli Avvocati, che è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 D.Lgs. n. 96/2001.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 202