È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 27, 35, 111 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che, per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, prevede -tra gli altri requisiti- l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.
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Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione del CNF è generalizzata
Spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione avverso la delibera di cancellazione dall’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato).
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 gennaio 2018, n. 348, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85 e Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
Per il contrario, precedente orientamento, che escludeva la giurisdizione del CNF sulle questioni di iscrizione e cancellazione dagli elenchi del “gratuito patrocinio” e dei difensori d’ufficio cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 ottobre 2007, n. 142 e, rispettivamente, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358. -
Avvocati stabiliti: l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario
L’iscrizione nell’Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al d.lgs. n. 96/2001 non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione (Nel caso di specie, veniva richiesta l’iscrizione all’albo cassazionisti computando, nei dodici anni richiesti dall’art. 22, 3° comma della L. 247/2012, anche gli anni in cui il richiedente stesso aveva svolto l’attività professionale come Avvocato Stabilito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il provvedimento di rigetto del Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori).
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Domanda di iscrizione all’Albo speciale dei “cassazionisti”: l’impugnazione del silenzio e del provvedimento di accoglimento o rigetto
Il Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti decide sull’iscrizione all’Albo Speciale dei Patrocinanti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed altre Giurisdizioni Superiori entro 90 giorni dal deposito della relativa istanza: il silenzio sulla domanda può essere impugnato con ricorso al CNF entro dieci giorni dalla scadenza del termine per provvedere, a pena di inammissibilità; la decisione sulla domanda può essere impugnata dall’interessato e dal Pubblico Ministero con ricorso al CNF da proporsi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il silenzio dopo 85 giorni dal deposito della domanda, cioè prima del decorso del termine per provvedere in merito alla stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 156
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Caia), sentenza del 12 aprile 2018, n. 30. -
Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire.
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La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico
L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva dedotto di non utilizzare -per ragioni di età- strumenti informatici atti a fargli avere tempestiva conoscenza ed iscrizione agli eventi formativi organizzati dal COA, ma di non aver comunque omesso di tenersi aggiornato con “i metodi della sua epoca”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Masi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 155
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Formazione continua: le cause di esenzione ed esonero operano retroattivamente
Le cause di esenzione ed esonero dall’osservanza dell’obbligo di formazione continua previste dall’art. 11 L. n. 247/12 (nella specie, in favore degli avvocati che siano iscritti all’albo da almeno 25 anni) trovano applicazione retroattiva giacché, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. 247/12), deve ormai ritenersi superato il principio del “tempus regit actum” secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Masi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 155
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 3 aprile 2017, n. 35. -
L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Masi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 155
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Radicalmente nulla la decisione disciplinare che risulti carente di forma e sostanza
E’ nulla la decisione disciplinare che manchi dell’esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonché della sottoscrizione del segretario e dell’attestazione della pubblicazione mediante deposito dell’originale della segreteria.
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Masi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 155