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  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • Il COA di Cosenza ha formulato quattro quesiti in merito alla disciplina della pratica forense

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza pone all’attenzione della Commissione quattro quesiti.
    Quesito n. 1
    Il COA chiede di sapere se i praticanti avvocati siano attualmente tenuti a frequentare, durante la pratica forense, i corsi di formazione previsti dall’art. 43 della Legge n. 247/2012.
    La risposta, come peraltro il Consiglio richiedente implicitamente adombra, va resa in termini negativi. Il Ministero della Giustizia, infatti, non ha ancora emanato il Regolamento che dovrà disciplinare lo svolgimento ed i contenuti dei corsi anzidetti, nel rispetto delle indicazioni recate dal comma 2 del succitato articolo.
    Quesito n. 2
    Il COA chiede se sia efficace la previsione recata dall’art. 41, comma 8, della vigente legge professionale, in forza della quale il tirocinio potrebbe anche essere svolto, contemporaneamente, presso due avvocati, qualora si possa presumere che la mole di lavoro di uno solo di essi non costituisca una sufficiente offerta formativa per il praticante.
    Al riguardo, la Commissione ricorda che, malgrado l’art. 48 legge n. 247/2012 abbia differito l’applicazione delle nuove norme regolatrici dell’iter di accesso all’esame di abilitazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 2 febbraio 2013 e pur essendo detto termine decorso, il Ministero non ha ancora emanato il D.M. recante il regolamento per lo svolgimento del tirocinio. Di conseguenza, trova applicazione, al riguardo, la disposizione transitoria recata dall’art. 65, comma 1, della nuova legge professionale, in forza della quale “Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”. A prescindere, peraltro, dal profilo dell’applicabilità dell’art. 41, restano valide prassi locali già in essere, volte a consentire al praticante il proficuo svolgimento del tirocinio anche attraverso la frequentazione di più di uno studio professionale.
    Quesito n. 3
    Il COA ha posto due interrogativi:
    a) Se l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati stabiliti sia compatibile con l’eventuale, preesistente iscrizione del medesimo soggetto nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, con ogni conseguente effetto sullo ius postulandi del medesimo;
    b) Se sia legittima la cancellazione, dal relativo Registro, del praticante che viene iscritto nella Sezione speciale dell’Albo come avvocato stabilito.
    La Commissione si è già espressa su analogo quesito con il proprio parere n. 3/13, nel quale ha ritenuto che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo e nel Registro dei praticanti, ove beninteso, questi abbia i requisiti per esservi iscritto.
    Quesito n. 4
    Il COA chiede di sapere se l’addetto all’Ufficio Unità Organizzativa Gestione Ricorsi, che opera nelle sedi provinciali dell’INPS e viene stabilmente incaricato di rappresentare e difendere l’Istituto in materia di invalidità civile, possa essere iscritto negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da Enti pubblici, “sussistendone tutti i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale”. Al riguardo, il Consiglio richiama l’Art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Al riguardo, la Commissione osserva preliminarmente che il succitato comma 6 attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’INPS nei procedimenti giurisdizionali “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità”, con esclusione del giudizio di cassazione, a propri dipendenti. Con Circ. n. 132/2011, punto 3.1, l’INPS ha poi costituito l’Unità Organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, che opera “in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale”. L’Ufficio legale, oggetto del punto 3.2 della medesima circolare, è invece competente per “la gestione del contenzioso giudiziario” e fornisce all’anzidetta Unità organizzativa “le istruzioni e le direttive tecnico operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario”. Detto rapporto si articola all’interno dell’Ufficio, in quanto ad esso viene assegnato (commi 3 e 4 del punto 3.2) “anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario. Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario.”.
    Deve pertanto ritenersi che l’Unità Organizzativa e l’Ufficio legale abbiano, in linea generale, competenze diverse e che il secondo si avvalga del lavoro di organizzazione amministrativa della prima. Detto principio subisce però, in forza di legge, la deroga introdotta dall’art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, richiamato in epigrafe, nel senso che la delega attribuita al funzionario INPS, affinché difenda quest’ultimo nei procedimenti giurisdizionali in tema di invalidità civile, etc., introduce una competenza di natura straordinaria.
    Purtuttavia, la deroga di legge non determina, ipso iure, l’inserimento del funzionario delegato nella pianta organica dell’Ufficio legale dell’ente, questi rimanendo incardinato nel proprio ufficio di appartenenza, salva restando la qualità di funzionario delegato alla rappresentanza processuale dell’Ente nei giudizi previsti dalla legge. Al riguardo, può anche essere richiamata la sentenza n. 21698 del 14.10.2014, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “I funzionari delegati alla difesa processuale dell’INPS, nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità, acquisiscono tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione”. Dalla lettura della sentenza può desumersi, per quanto qui rileva, che l’assunzione della qualità di difensore resta strettamente limitata ai giudizi nei quali il funzionario abbia assunto la rappresentanza processuale in forza dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Nel quadro di riferimento sopra rappresentato, la previsione recata dall’art. 23 della legge n. 247/2012, riguardante gli avvocati operanti nell’Ufficio legale dell’INPS, va letta con attenzione al fatto che l’UO fa parte dell’Ufficio legale. Il funzionario delegato avrà, quindi, titolo per essere iscritto nell’Elenco speciale previsto dall’art. 23 succitato, solo a condizione che siano realizzate tutte le previsioni del predetto art. 23 ivi compreso in particolare che, come prescrive il comma 1, ultimo periodo, della medesima norma, nel relativo contratto di lavoro di lavoro risulti “garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 67

  • Il COA di Arezzo ha formulato quesiti in merito alla disciplina della difesa d’ufficio

    Il COA di Arezzo ha formulato richiesta di parere sui seguenti quesiti:
    In riferimento al D.lgs. 30.01.2015 n. 6, recante il riordino della disciplina della difesa d’ufficio ex art. 16 L. 247/12, si chiede di chiarire se l’avvocato, già in possesso dei requisiti per l’inserimento nel relativo elenco in base alla normativa previgente, abbia maturato un diritto quesito e, quindi, abbia comunque titolo all’iscrizione, pur avendo presentato la domanda successivamente al 20.02.2015, data di entrata in vigore del D.lgs 6/2015. Il problema si pone in particolare con riferimento alla lettera dell’art. 1 del D.lgs 30/01/2015 n.6 laddove prescrive che l’inserimento nell’Elenco è disposto sulla base della “partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore con superamento di esame finale”.
    Invero, prosegue il COA richiedente, molti Colleghi hanno frequentato i corsi per difensore di ufficio tenuti secondo la precedente normativa e conseguito i relativi attestati, maturando, alla data del 20.02.2015, requisiti per l’iscrizione all’elenco dei difensori di ufficio.
    Si chiede, inoltre di indicare cosa si intenda per “idonea documentazione” atta a comprovare la esperienza nella materia penale richiesta invece dalla lettera b dell’art. 1 del D. lgs in commento unitamente alla iscrizione quinquennale.
    Ciò al fine di permettere ai Consigli degli ordini chiamati, ai sensi dell’art. 1 ter del D. Lgs 30.01.2015 n. 6, a esprimere un parere al CNF, di adottare valutazioni uniformi.
    In risposta al primo dei due quesiti proposti dal COA di Arezzo, soccorre l’art.12 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 22 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale del CNF in data 10.06.2015 ed entrato in vigore il 10.07.2015, recante “norma transitoria sul percorso formativo e sull’esame di idoneità”.
    A mente della norma de qua “entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore di cui all’art 29 comma 1-bis lettera a) nella formulazione del testo previgente, può essere ammesso all’esame finale di cui all’art. 3 del presente regolamento qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 – bis dell’art. 29 disp. att. c.p.p.
    Il suddetto esame di verifica finale di cui all’art. 3 dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo”.
    Da quanto sopra, emerge chiaramente che l’avvocato in possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio in base alla previgente normativa, ma che non ha provveduto all’iscrizione al predetto elenco nel termine previsto per l’entrata in vigore del D. Lgs. 6/2015 (ovvero 20.02.2015), non acquisisce il diritto quesito di iscrizione al predetto elenco.
    Diversamente, il succitato art. 12 richiede il superamento dell’esame di verifica finale, da sostenersi e superare entro e non oltre sei mesi dalla conclusione di un corso formativo integrativo in materia penale per un monte ore non inferiore a 30. Ciò solo nel caso in cui l’avvocato abbia partecipato negli ultimi tre anni ad un corso di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale per almeno 60 ore.
    Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia chiarire cosa debba intendersi per idonea documentazione atta a dimostrare la maturazione di esperienza da parte dell’iscritto in materia penale di cui all’art. 1, comma 1 bis, lett. b, D. Lgs. n. 6/2015, può ragionevolmente ritenersi che possa estendersi al requisito di cui all’art 1, comma 1 bis, lett. b del D. Lgs n. 6/2015 quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1 quater, lett. b, della predetta normativa.
    Invero, all’art. 1, comma 1 quater, della norma di riferimento è previsto che, ai fini della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto presso il CNF, oltre a non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento (lett. a), occorre che l’iscritto dimostri di aver coltivato un’esperienza continuativa nel settore penale. L’esercizio continuativo dell’attività di cui sopra può ritenersi dimostrato attraverso la partecipazione ad almeno dieci udienze camerali ovvero dibattimentali in un anno, con esclusione di quelle di mero rinvio.
    Analogamente, trattandosi anche nel caso di cui al comma 1 bis, lett. b, dell’art. 1 D. Lgs n. 6/2015 di dover provare una fattiva e persistente esperienza nel settore penale, si ritiene che il requisito di “adeguata documentazione” richiesta in tal caso possa definirsi soddisfatto mediante la prova di partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per ciascun anno con esclusione di quelle di mero rinvio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 66

  • Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: Si chiede di sapere se l’Avvocato Italiano che esercita le funzioni di “Giurista Assistente” presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sulla base del contratto che si allega in forma anonima, possa ottenere la Sospensione Volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20 comma 2 della legge professionale forense, con relativa annotazione sull’albo, ferma restando la validità dell’iscrizione in corso, ma con l’esonero degli obblighi formativi.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa.
    Pertanto, un avvocato italiano, esercente le funzioni di “giurista Assistente” presso la Corte Edu, può richiedere ed ottenere la sospensione dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge 247/2012.
    Per quanto attiene la seconda parte del quesito, l’art. 11, comma 2, della legge n. 247/2012 rubricato “formazione continua” elenca specificamente i casi in cui un avvocato è esonerato dall’obbligo formativo limitando, per quel che qui interessa, l’esenzione dal predetto obbligo ai soli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge professionale, e limitatamente al periodo del loro mandato (sospensione obbligatoria).
    Pertanto, l’avvocato iscritto all’Albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 20 rimane assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista alcuna esenzione (cfr., per tutti, il parere n. 24/2014 di questa Commissione).

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 65

  • Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: si chiede di sapere se i Consigli dell’Ordine hanno l’obbligo, con specificazione della relativa norma di riferimento, di comunicare tempestivamente al Consiglio Nazionale Forense le delibere di cancellazione degli Avvocati che risultano iscritti anche nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori oppure se è sufficiente la trasmissione degli Albi ed Elenchi aggiornati da eseguire con le modalità di cui all’art. 15 comma 4 L. 247/2012.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    Gli artt. 15 e 17 della legge professionale dettano le regole in riferimento alla tenuta ed aggiornamento degli albi, registri ed elenchi da parte dei singoli Consigli dell’Ordine.
    In particolare, viene statuito che ciascun ordine deve provvedere, con cadenza biennale, alla pubblicazione a mezzo stampa degli albi ed elenchi in suo possesso nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, alla trasmissione dei predetti, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, per via telematica al CNF.
    Fermo restando, quindi, l’obbligo dei Consigli dell’Ordine di trasmissione annuale al CNF degli albi, elenchi e registri aggiornati, ci si interroga circa l’ulteriore onere in capo ai COA di dover trasmettere e comunicare in modo tempestivo al CNF le delibere di cancellazione dagli stessi assunte, e ciò particolarmente per quel che concerne gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
    L’art. 17, comma 19, della L. 247/2012 statuisce espressamente che “divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione”.
    Emerge, dunque, chiaramente che il Consiglio dell’Ordine, laddove adotti una delibera di cancellazione di un iscritto dall’albo o dagli elenchi e registri dallo stesso tenuti e curati, ha l’obbligo di darne comunicazione immediata al CNF nonché agli altri ordini territoriali.
    Per quanto attiene all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ai sensi dell’art. 22 della l. 247/2012 e giusta la previsione di cui all’art. 35 della legge professionale, la tenuta e l’aggiornamento, ivi comprese le modalità di iscrizione e di cancellazione, del predetto albo sono espressamente attribuite al CNF che procede, altresì, annualmente alla revisione ed alla pubblicazione del predetto albo speciale.
    In ragione di ciò, il COA è tenuto a comunicare immediatamente al CNF l’intervenuta cancellazione dall’albo onde evitare che un soggetto non più iscritto all’albo ordinario possa esercitare funzioni dinanzi alle giurisdizioni superiori nelle more dell’eventuale comunicazione annuale prevista dall’art. 15, comma 4, della legge professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 64

  • Il COA di Avezzano, dopo aver precisato che ha sospeso le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio a seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 735/15 e 736/15 e della nota del CNF del 18 febbraio 2015, chiede di conoscere quali siano le attività che può svolgere in regime di “prorogatio” e, in particolare, se i nuovi avvocati possono prestare impegno solenne davanti al Consiglio prorogato.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    In regime di “prorogatio” le attività ammissibili sono solo quelle di ordinaria amministrazione. Tra gli “affari correnti” può farsi rientrare la fissazione di una pubblica seduta per la prestazione dell’impegno solenne da parte dei nuovi avvocati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 24 giugno 2015, n. 63

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia chiede come debba interpretarsi l’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 96/2001.

    Come è noto, l’avvocato stabilito che abbia esercitato la professione in Italia in modo effettivo e regolare, intendendosi come tale l’esercizio senza interruzioni “che non siano dovuti agli eventi della vita quotidiana” (art. 12 D. Lgs. n. 96/2001), per almeno tre anni è dispensato dal sostenere la prova attitudinale prevista dal D. Lgs. n. 115/1992, art. 8 (oggi abrogato, e sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007) e può iscriversi all’Albo degli Avvocati. La richiesta di dispensa dev’essere rivolta al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto e corredata dalla documentazione comprovante l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale per l’intero suddetto periodo. Il richiedente, inoltre, è tenuto a dichiarare l’esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine (art. 13, comma 2, del D. Lgs in argomento).
    In ragione delle successive previsioni recate dalla medesima norma, il Consiglio territoriale è tenuto a verificare la regolarità e l’esercizio effettivo della professione da parte del richiedente, potendo al riguardo assumere informazioni dagli Uffici interessati.
    Si soggiunge poi, al comma 5, che “anche prima della verifica dell’attività professionale svolta, il Consiglio dell’ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico”. Con riguardo a tale previsione, il Consiglio perugino chiede alla Commissione di chiarire se il rigetto della domanda di dispensa possa essere motivato in ragione della sola “pendenza di procedimenti disciplinari”, ovvero se il rigetto sia consentito nell’eventualità in cui i succitati procedimenti disciplinari dipendano da “altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico”.
    La Commissione osserva quanto segue.
    L’iscrizione all’Albo degli Avvocati è regolata dall’art. 17 della Legge n. 247/2012, ove, al comma 1, lett. h), si prescrive che il richiedente l’iscrizione deve “essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice di deontologia forense”.
    L’articolazione delle previsioni recate dall’art. 13 del D. Lgs. n. 96/2001 va pertanto esaminata alla luce dell’ineludibile principio recato dalla legge professionale, nel senso che è facoltà del Consiglio dell’ordine, all’esito della valutazione della domanda ed alla luce, ad esempio, della dichiarata pendenza di procedimenti penali o disciplinari nello Stato membro di origine, assumere e motivare la conseguente decisione, positiva o negativa, ai sensi del comma 4 della succitata norma. Peraltro, l’eventuale pendenza, contestuale alla richiesta di dispensa dall’esame attitudinale e di per sé prodromica all’iscrizione all’Albo ex art. 17 Legge n. 247/2012, di un procedimento disciplinare caratterizzato da gravi motivi interferenti con ragioni di ordine pubblico attribuisce al Consiglio la discrezionalità di rigettare la domanda, astenendosi dalla verifica del regolare ed effettivo esercizio triennale della professione.
    La Commissione, quindi, ritiene che il dubbio interpretativo posto dal Consiglio perugino vada superato nel senso di dover ritenere che il comma 5 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 96/2001 introduca una complessa ma unica causa giustificante il possibile rigetto della domanda di dispensa ancor prima di procedere alla verifica anzidetta. Va da sé che detta decisione presuppone la discrezionale valutazione da parte del Consiglio sia dei gravi motivi, sia delle ragioni di ordine pubblico che investono il procedimento disciplinare pendente all’atto della richiesta formulata dall’avvocato stabilito e che questi, quindi, possa impugnare tale decisione nel termine e nelle forme previsti dal precedente comma 4.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 24 giugno 2015, n. 62

  • CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

    Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato qlc degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione in quanto manifestamente infondata).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei-, sentenza del 11 novembre 2017, n. 174).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019
    NOTA:
    In parte motiva, la Corte richiama 29 propri precedenti conformi (“da S.U. n. 6463/2016 a S.U. n. 21114/2017”).

  • I limiti al diritto/dovere di difesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 113