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  • Il Consiglio dell’Ordine di Lamezia Terme, con sua dell’8.11.18, chiede se un Avvocato straniero stabilito, iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, possa essere iscritto nel registro dei delegati alle vendite immobiliari.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene di poter esprimere un parere negativo alla domanda formulata dall’avvocato straniero stabilito, fondata sull’esame delle seguenti disposizioni di legge:
    – art. 591 bis c.p.c.: il legislatore ha previsto, con successive modifiche, che il G.E., nel momento in cui dispone con ordinanza la vendita del bene pignorato, deleghi “ad un notaio” … “a un avvocato ovvero a un commercialista” tutte le operazioni elencate dalla norma stessa; i requisiti richiesti al professionista delegato sono quindi: i) la iscrizione all’Albo quale notaio, avvocato e commercialista da cui deriva il riconoscimento della legittimazione a svolgere la rispettiva attività professionale; ii) la iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 179 ter disp.att. c.p.c. che, a sua volta, condiziona la registrazione alla verifica, con esito positivo, “dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi”. In sintesi, il professionista delegato deve essere avvocato in possesso dello ius postulandi e, per di più, adeguatamente “formato”.
    – D.Lgs. n. 96/2001: l’avvocato stabilito è sicuramente privo, in via autonoma, della condizione soggettiva imposta dall’art. 591 bis c.p.c. e quindi dello ius postulandi nel territorio italiano, in mancanza di una intesa di affiancamento con un avvocato regolarmente iscritto, il quale sia disponibile a rendersi responsabile dell’osservanza, da parte dell’Avvocato straniero stabilito, dei doveri imposti dalla legge (art. 8); la iscrizione all’Albo degli Avvocati, senza limitazione di sorta, avviene ed è consentita in presenza dei presupposti di cui al successivo art. 12. Se ne deduce che, fino a quel momento, non vi è coincidenza fra la qualifica e qualità richiesta dal legislatore all’art. 591 bis c.p.c. con quella di avvocato stabilito che, lo si ripete, è privo dello ius postulandi (si veda, fra le tante: Trib. Torino sez. VIII – sent. 17.10.16 n. 3577, ove si richiamano in argomento i “numerosi pareri espressi in argomento dal CNF; parimenti, l’avvocato sospeso dall’esercizio della professione non potrebbe svolgere, o continuare a svolgere, l’incarico di cui si discute).
    Alla eccezione secondo la quale la problematica non ruota intorno all’esistenza dello ius postulandi dal momento che, a seguito della nomina da parte del G.E., non si apre un processo nell’ambito del quale il delegato debba svolgere “prestazioni giudiziali” appare legittimo replicare che:
    i) se il legislatore avesse voluto escludere la “professionalità” dell’avvocato lo avrebbe previsto, inserendo nel suo elenco, a titolo esemplificativo, il praticante abilitato o chiunque sia in possesso di una laurea legalmente riconosciuta in giurisprudenza o in economia;
    ii) il professionista delegato non è un mero ausiliario del Giudice di cui all’art. 68 c.p.c., ma, come afferma la dottrina prevalente, assume il ruolo di sostituto del Giudice poiché la sua attività supera i compiti di assistenza o di collaborazione subordinata, tipici degli ausiliari, e si concretizza in un rapporto di sostituzione, essendo chiamato a svolgere gli stessi compiti che sarebbe in grado di eseguire il Magistrato che, in mancanza di delega, continua a svolgerli “personalmente”. Ne deriva che il compito affidato e svolto dal delegato rientra a pieno titolo anche fra le attività giurisdizionali in senso stretto e quindi fra gli atti processuali dell’azione esecutiva (si pensi, ad esempio, all’aggiudicazione ex artt. 572 e 573 c.p.c. od alla decisione su eventuali domande di assegnazione ex art. 590 c.p.c.).
    Si ritiene quindi di poter affermare che il delegato, in quanto avvocato, debba avere tutti i requisiti soggettivi che lo legittimano all’esercizio della professione in modo pieno ed autonomo.
    Da ultimo, se è vero che esiste un indirizzo interpretativo che individua nella figura del “delegato” un ausiliario del Giudice, rimane pur sempre la circostanza assorbente della interpretazione della legge così come emerge dal suo senso letterale: l’art. 591 bis c.p.c. fa riferimento all’ “avvocato” e non anche a soggetti in procinto di esserlo.
    Si ritiene pertanto che l’Avvocato straniero stabilito non possa essere inserito nell’elenco di cui all’art. 179 ter disp.att. c.p.c. e non possa quindi assumere l’incarico di professionista delegato alle vendite mobiliari od immobiliari.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 12 dicembre 2018, n. 86

  • Il COA di Trento chiede se: – sia possibile svolgere il patrocinio ex art. 8 R.D.L. 1578/1933 in modo non continuativo, e cioè con interruzione del termine di sei anni, e quindi se la richiesta di reiscrizione nell’Elenco degli abilitati al patrocinio possa essere accolta; – in caso di risposta affermativa al primo quesito, si debba tenere o meno in conto del periodo di non iscrizione nell’Elenco stesso.

    Ritiene la Commissione che il praticante, già iscritto all’Elenco degli abilitati al patrocinio e successivamente cancellato, ben possa essere reiscritto al suddetto elenco, e possa quindi, ove il sessennio a seguito dell’abilitazione non sia stato completato, svolgere un ulteriore periodo di patrocinio. Rimane comunque ferma, per il computo del sessennio, la decorrenza calcolata sulla prima iscrizione, e cioè dal primo giorno del secondo anno di pratica.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 12 dicembre 2018, n. 84

  • La notifica della decisione disciplinare non effettuata nel domicilio eletto

    La decisione disciplinare deve essere notificata al domicilio eletto in giudizio dall’incolpato, ma una diversa modalità di notifica non determina nullità quando la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo e l’incolpato abbia proposto tempestivamente il gravame avverso la decisione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della notifica della decisione del COA per essere avvenuta presso il suo studio professionale e non presso il domicilio eletto con l’atto di nomina del difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), nè tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

    In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere

    La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere (art. 3 L. 241/90) non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110