L’istanza di ricusazione inammissibile (nella specie, perché tardiva in quanto proposta oltre il termine di 7 giorni di cui all’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014) non comporta la sospensione del procedimento (art. 8 Reg. CNF n. 2/2014). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 482 del 31 dicembre 2024