Le garanzie di cui all’art. 6 CEDU trovano applicazione ai procedimenti disciplinari degli ordini professionali in quanto incidenti su diritti civili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 155 del 16 aprile 2026
Le garanzie di cui all’art. 6 CEDU trovano applicazione ai procedimenti disciplinari degli ordini professionali in quanto incidenti su diritti civili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 155 del 16 aprile 2026
Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non sopportata da alcuna motivazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 155 del 16 aprile 2026
L’esercizio del diritto di critica, anche se aspro e veemente, è consentito quando funzionale alla tutela degli interessi del proprio assistito e non si risolva in una gratuita aggressione alla sfera morale e professionale altrui. Sono pertanto lecite le espressioni che, per quanto severe, si mantengano nell’alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, senza violare i limiti della continenza e del rispetto della funzione difensiva altrui.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 7 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 103/2026.
La presenza di meri refusi o di imprecisioni terminologiche non determina la nullità della delibera del Consiglio territoriale, trattandosi di mero errore materiale, ove non siano tali e tanti da pregiudicare l’intelligibilità della decisione stessa, sia nella sua parte motiva che in quella dispositiva (Nel caso di specie, l’errore riguardava la data delle relazioni del Consigliere istruttore).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 7 maggio 2026
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 167/2025.
Nella fase istruttoria preliminare del procedimento disciplinare, il Consigliere Istruttore può (e non “deve”) assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti, nonché acquisire atti ed invitare l’iscritto a rendere dichiarazioni con l’assistenza del proprio difensore (art. 15 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014). Peraltro, non essendo previsto un obbligo di motivazione nell’esercizio di tale facoltà, non è suscettibile di impugnazione né la mancata adozione di un provvedimento di ammissione dell’attività istruttoria né un provvedimento di diniego della eventuale istanza dell’incolpato, ma, quand’anche sussistesse, la sua eventuale violazione non avrebbe rilevanza esterna trattandosi di attività endoprocedimentale che si svolge nell’ambito di un procedimento amministrativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 7 maggio 2026
Costituisce violazione dell’art. 54 del codice deontologico forense, con riferimento ai doveri di cui all’art. 53, il comportamento dell’avvocato che consente di svolgere l’incontro di mediazione presso il proprio studio, che si intrattiene con il mediatore privatamente in concomitanza con l’incontro di mediazione e che intesse rapporti professionali con il mediatore, così mettendone in discussione la terzietà. Il detto comportamento costituisce altresì violazione dell’art. 9 del codice deontologico forense con riferimento all’obbligo di indipendenza nello svolgimento dell’attività professionale (u.s.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 187 del 7 maggio 2026
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 154 del 16 aprile 2026
In virtù dei doveri di colleganza e di trasparenza, l’Avvocato ha sempre il dovere di informare il collega, con cui è in corso una trattativa, dell’intenzione di procedere in giudizio, salvo che emergano circostanze univoche che depongano per la conclusione delle trattative stesse (art. 46 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →). In particolare, anche in caso di esito negativo di un incontro tra le parti, è comunque necessario trasmettere una comunicazione per chiarire univocamente l’intervenuta interruzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 154 del 16 aprile 2026
La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale ben può essere ridotta nella misura qualora l’incolpato ammetta le proprie responsabilità e dimostri consapevolezza del proprio errore, ove tale suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 153 del 16 aprile 2026
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 153 del 16 aprile 2026