La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2017, n. 77