Non comporta conseguenze processuali di inammissibilità (ma semmai disciplinari, anche ex art. 88 cpc) la circostanza che il ricorso avente ad oggetto la delibera di un Consiglio dell’Ordine sia proposto con l’assistenza dell’avvocato che quella stessa delibera avesse a suo tempo contribuito a formare in qualità di Consigliere, se pure con voto dissenziente rispetto a quello della maggioranza (Nel caso di specie, diversi ricorrenti avevano impugnato la delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti. Il COA appellato, nel rilevare che l’avvocato dei ricorrenti aveva partecipato, in qualità di consigliere, alla seduta di approvazione delibera impugnata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Autore: admin
-
CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione
La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
-
La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
-
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
-
Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità, può mitigare la sanzione disciplinare
L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti (Nel caso di specie, anche in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari e della particolare situazione personale dell’incolpato, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha mitigato, in sospensione quinquennale, la radiazione irrogata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019
NOTA
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Berruti), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 174. -
Sospensione massima edittale per l’avvocato che tradisca il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme al proprio assistito
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme del proprio assistito, si pone in gravissimo contrasto con la deontologia professionale ed i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, in qualità di tutore di un minore, aveva formato un falso provvedimento del giudice tutelare che lo autorizzava a prelevare dal conto corrente del tutelato la somma di € 25.000. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni cinque).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019
-
Il divieto di utilizzare documentazione falsa non riguarda soltanto il processo in senso stretto
Il divieto di introdurre o utilizzare prove false (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →) non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019
-
L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Amadei), sentenza n. 12 del 16 aprile 2019
-
La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare (anzi)
La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di corrispondenti effetti è, invece, la sentenza di assoluzione, giacché un fatto commesso dall’imputato ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare, specie nel caso di proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p. (Nel caso di specie, il giudice penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione “non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019
NOTA:
Sulla necessaria produzione di corrispondenti effetti in sede disciplinare, nel caso di assoluzione penale “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 25 maggio 2015, n. 70 e, rispettivamente, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 30 maggio 2014, n. 72. -
Il COA può impugnare al CNF tutte le decisioni del CDD, anche relativamente alla sola entità della sanzione irrogata all’incolpato
Il COA presso cui l’incolpato è iscritto è legittimato ad impugnare qualsiasi decisione del CDD (anche sulla sola entità della sanzione), giacché la struttura del nuovo procedimento disciplinare non restringe detto gravame alle sole deliberazioni di proscioglimento e di condanna (artt. 61 L. n. 247/2012 e 33 Reg. CNF n. 2/2014). (Nel caso di specie, il COA impugnava la decisione del CDD, che aveva sanzionato l’incolpato con la sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, disponendo la radiazione dell’incolpato dall’albo forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019