La funzione della sanzione disciplinare non è quella di evitare la reiterazione dell’illecito per il futuro, di talché essa è irrogabile anche quando, per l’eventuale mutamento della situazione di fatto o di diritto, il medesimo illecito non possa essere nuovamente commesso dall’incolpato (Nel caso di specie, trattavasi di indebita utilizzazione del titolo di avvocato, successivamente acquisito dall’incolpato nelle more del procedimento disciplinare).
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019