Non comporta conseguenze processuali di inammissibilità (ma semmai disciplinari, anche ex art. 88 cpc) la circostanza che il ricorso avente ad oggetto la delibera di un Consiglio dell’Ordine sia proposto con l’assistenza dell’avvocato che quella stessa delibera avesse a suo tempo contribuito a formare in qualità di Consigliere, se pure con voto dissenziente rispetto a quello della maggioranza (Nel caso di specie, diversi ricorrenti avevano impugnato la delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti. Il COA appellato, nel rilevare che l’avvocato dei ricorrenti aveva partecipato, in qualità di consigliere, alla seduta di approvazione delibera impugnata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Autore: admin
-
CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione
La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
-
La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
-
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
-
Le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nelle giustificazioni a chiarimento dell’altrui esposto
Violano l’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → (già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →) le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo (Nel caso di specie, invitato a presentare chiarimenti in merito ad un esposto disciplinare che lo riguardava, il professionista faceva pervenire al Consiglio territoriale deduzioni difensive del seguente tenore: “A parte le probabili turbe mentali del Collega [ESPONENTE], l’unica altra possibile spiegazione che sono riuscito a darmi in relazione al di lui comportamento – spiegazione che comunque non esclude i ritengo molto probabili di lui problemi psicologici – è offerta dallo stesso [ESPONENTE] nel penultimo cpv della di lui assurda missiva, laddove il meschino Collega…”. Il Consiglio, pur archiviato l’originario esposto, per tali deduzioni apriva autonomo procedimento disciplinare, che si concludeva con la sanzione dell’incolpato, poi confermata, in applicazione del principio di cui in massima, dal CNF in sede di gravame).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 231 del 29 dicembre 2018
-
Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza n. 230 del 29 dicembre 2018
-
All’avvocato che agisce di intesa con l’avvocato stabilito deve esser conferita procura alle liti
Ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito “agisce d’intesa” con un avvocato iscritto all’albo, il quale ultimo deve necessariamente essere ricompreso nel mandato alle liti (Nel caso di specie l’avvocato stabilito aveva richiesto la dispensa dalla prova attitudinale, dichiarando di agire di intesa con un avvocato iscritto all’albo, che tuttavia non risultava nelle varie procure alle liti rilasciate dai clienti al solo avvocato stabilito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto implicito del COA).
-
Avvocati stabiliti e domanda di dispensa dalla prova attitudinale: il termine trimestrale entro cui il COA decide sulla domanda può compiersi anche nel corso del giudizio di impugnazione al CNF
In tema di dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001, l’avvocato stabilito può proporre ricorso al CNF entro 20 giorni dal scadenza del termine trimestrale entro cui il COA decide sulla domanda, ma tale presupposto temporale può realizzarsi anche nel corso dello stesso giudizio di impugnazione (Nel caso di specie, nel silenzio del COA, il ricorso veniva proposto prima dello scadere del termine trimestrale, nelle more interrotto e quindi ripreso a decorrere per pari periodo, a seguito di delibera di preavviso di rigetto e richiesta chiarimenti al richiedente).
-
Avvocati stabiliti e domanda di dispensa dalla prova attitudinale: il preavviso di rigetto fa decorrere ex novo i termini per la decisione
Il termine trimestrale, entro cui il COA decide sulla domanda di iscrizione all’Albo ordinario con dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001, è interrotto dalla delibera di preavviso di rigetto e richiesta chiarimenti (art. 10-bis L. 241/90).
-
Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc
Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (artt. 342, 348 bis e ter cpc), né tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 227 del 28 dicembre 2018