Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: CNF e CDD non sono parti del giudizio di impugnazione in Cassazione

    Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, come regolato dalla L. n. 247 del 2012, non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all’Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall’altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio; parimenti, il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale, non può essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze.

    Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 19367 del 18 luglio 2019

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 19 del 12 marzo 2019

  • L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo

    L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni anche nel caso di asserita difficoltà di trovare corsi relativi alle specifiche materie trattate, al fine di acquisire i “crediti formativi” richiesti, in quanto con l’espressione formazione professionale continua, si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 19 del 12 marzo 2019

  • L’atteggiamento apatico verso gli obblighi di formazione continua può comportare un aggravamento della sanzione disciplinare

    Ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogare (ex artt. 21 e 22 del codice deontologico), occorre tener conto dei precedenti disciplinari (specifici e reiterati) dell’incolpato, nonché del suo comportamento complessivo, tra cui il mancato ravvedimento e il comportamento processuale, nonché, più in generale, l’atteggiamento del medesimo nei confronti degli obblighi di formazione professionale continua (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, rilevato l’inadempimento reiterato dell’incolpato agli obblighi formativi, il CDD ha ritenuto congruo aggravare alla censura la sanzione disciplinare irrogata in concreto).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Pedroni Menconi, rel. De Santis) decisione n. 20 del 12 marzo 2019

  • Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa al giudice della deontologia, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017

  • I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 26 aprile 2017

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 26 aprile 2017

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione dell’8 marzo 2017

  • Dovere di informazione: l’avvocato deve spiegare l’udienza al cliente, anche se questi era presente

    Ai sensi dell’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un’udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 179