Ai procedimenti di cancellazione amministrativa (non disciplinare) dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale.
Autore: admin
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Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
NOTA:
Con la sentenza qui annotata (peraltro conforme a Consiglio Nazionale Forense -pres. Picchioni, rel. Savi, sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212), il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando successivamente conforto nel revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, conforme al principio di cui in massima. -
L’impugnazione della delibera consiliare proposta mediante avvocato che aveva votato la delibera stessa come consigliere
Non comporta conseguenze processuali di inammissibilità (ma semmai disciplinari, anche ex art. 88 cpc) la circostanza che il ricorso avente ad oggetto la delibera di un Consiglio dell’Ordine sia proposto con l’assistenza dell’avvocato che quella stessa delibera avesse a suo tempo contribuito a formare in qualità di Consigliere, se pure con voto dissenziente rispetto a quello della maggioranza (Nel caso di specie, diversi ricorrenti avevano impugnato la delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti. Il COA appellato, nel rilevare che l’avvocato dei ricorrenti aveva partecipato, in qualità di consigliere, alla seduta di approvazione delibera impugnata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione
La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 14 dicembre 2018, n. 181, nonché, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017. -
L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza n. 236 del 31 dicembre 2018
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Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori
In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sè sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell’accaduto mentre la seconda si forma sulla base “delle notizie e delle voci” che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell’indagine, al numero, al ruolo ed all’importanza delle persone coinvolte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018
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La funzione disciplinare degli Ordini circondariali forensi dopo la riforma dell’ordinamento professionale e prima dell’insediamento dei CDD
La disciplina relativa all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini circondariali forensi ha trovato applicazione – ai sensi dell’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12 – sino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari ai sensi dell’art. 50 della stessa legge n. 247/12, non essendovi stata abrogazione da parte dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/2012 (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita invalidità della sanzione deontologica irrogatagli dal COA di appartenenza nel 2014, per pretesa inesistenza, illo tempore, del relativo potere disciplinare in capo all’Ordine circondariale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018
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La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018