In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio territoriale, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
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Il CNF può integrare, in sede di gravame, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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L’avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, a nulla rilevando in contrario la possibile successiva riunione dei procedimenti stessi giacché la responsabilità deontologica di una condotta può emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque non censurato (Nel caso di specie trattavasi di decine di atti di intervento).
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Indagini disciplinari: l’accesso ad un fascicolo di causa
Il Consiglio territoriale che svolga attività di indagine preliminare su un fascicolo processuale non è tenuto a darne avviso all’iscritto.
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Le indagini disciplinari non costituiscono violazione della privacy dell’indagato
In tema di procedimento disciplinare, le indagini del Consiglio territoriale sono giustificate dallo svolgimento di attività istituzionale di rilevanza pubblicistica, volta all’esercizio della funzione disciplinare a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale, sicché non può fondatamente sostenersi una violazione della normativa relativa alla privacy.
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Procedimento disciplinare – Omessa comunicazione apertura procedimento disciplinare – Citazione dell’incolpato – Costituzione – Validità del procedimento.
L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
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L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare
Le attività preliminari svolte dal Consiglio territoriale a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.
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Sospensione per mancato versamento del contributo annuale al C.O.A.: il termine per l’impugnazione al CNF
La sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione come conseguenza del mancato versamento da parte dell’iscritto del contributo annuale al proprio C.O.A. nei termini stabiliti, ha natura di sanzione amministrativa ma è adottata nelle forme del procedimento disciplinare e, quindi, l’impugnazione della relativa delibera deve essere trattata alla stregua di un ricorso avverso un provvedimento disciplinare, da proporsi quindi entro trenta giorni dal deposito della stessa ex art. 61 co. I° L. n. 247/2012.
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Elezioni forensi: l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ineleggibilità degli ex commissari d’esame
Le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Conseguentemente, l’art. 47, co. 6 L.n. 247/2012 (secondo cui “Gli avvocati componenti della commissione (d’esame) non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto”) deve interpretarsi nel senso che l’ineleggibilità disposta da tale norma vale soltanto per il candidato alle elezioni che abbia svolto l’incarico di Commissario d’esame nell’ultima sessione precedente la tornata elettorale cui si riferisce la candidatura, giacché l’esigenza nella specie perseguita dal Legislatore è esclusivamente quella di evitare l’utilizzo improprio dell’incarico di Commissario per la creazione di un consenso elettorale (Nel caso di specie, il reclamo era stato proposto dal primo dei non eletti nei confronti di un ex commissario d’esami. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che prima delle elezioni si erano tenute altre sessioni di esame, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 114 del 19 ottobre 2019
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Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo
Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico,
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 114 del 19 ottobre 2019