La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Losurdo), sentenza del 26 luglio 2016, n. 246