Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega – Violazione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione – Adeguatezza

Integra violazione degli artt. 22 canone II cod. prev. (ora, art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → e art. 38 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo →) e art. 30 cod. prev.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo → (ora art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo →), siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 59 del 16 luglio 2019

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 16 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Settembre 2013 (cancellazione)