La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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Sospensione disciplinare per l’avvocato che chieda un compenso quattro volte superiore a quello dovuto secondo i parametri
Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, l’importo richiesto risultava quattro volte superiore al compenso massimo determinato secondo le tariffe professionali vigenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fati diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione. In sostanza la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione della condotta, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace e compiuto le proprie difese, senza correre il rischio di essere ritenuto responsabile per fatti diversi da quelli ascrittigli.
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
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Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo
Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, il compenso richiesto era tre volte superiore al compenso massimo determinato secondo le tariffe professionali vigenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020
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Per fregiarsi del titolo di “professore” non basta un qualsivoglia incarico di insegnamento
L’attività di insegnamento (nella specie, in corsi di formazione professionale) non legittima l’uso del titolo di professore, riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con l’obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza), dovendo altrimenti ritenersi violati gli artt. 17 e 35 (informazioni sull’attività professionale) nonché 36 (uso di titoli inesistenti) del codice deontologico, stante l’evidente intento confusorio e captatorio, da ritenersi in re ipsa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020
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La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari
Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020
NOTA
In arg. cfr., da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020, secondo cui la (discrezionale) riunione/separazione dei procedimenti disciplinari è insindacabile in sede di legittimità. -
Non basta querelare o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione
La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020
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La ricusazione va proposta per ogni procedimento in cui si intenda farla valere
L’istanza di ricusazione formulata in un procedimento disciplinare non si estende ad eventuali altri a carico del medesimo incolpato, non sussistendo una “proprietà transitiva” delle ricusazioni al di fuori del particolare ambito processuale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020
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Legittimo impedimento: la prova documentale dell’impedimento (assoluto) a comparire non ammette equipollenti
Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente addurre imprecisati “motivi” (Nella specie, il giorno stesso dell’udienza avanti al CDD, l’incolpato ometteva di presentarsi chiedendo rinvio via fax sulla base di un certificato medico che riferiva di una lombosciatalgia).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020