Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
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Procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale e terzietà del collegio giudicante
I Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice.
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Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.
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In sede di conciliazione transattiva, è illecito sottacere alla controparte la proposizione di una querela
E’ deontologicamente sleale e scorretto il comportamento dell’avvocato che, nelle fasi della trattativa avviata con l’altra parte e di discussione dei termini dell’accordo, ometta di portare a conoscenza di quella l’esistenza di iniziative di carattere penale in precedenza assunte (nella specie, la presentazione di una denunzia-querela in cui si ipotizzava la sussistenza di estremi di reato negli stessi fatti all’origine dei contrasti oggetto della controversia da comporre in sede civile), comunque inerenti e connessi all’oggetto del negoziato, così da tenere nascosta una circostanza di fatto rilevante perché idonea ad incidere, se conosciuta, sia sulla decisione dell’altra parte di proseguire o meno la trattativa, sia, in caso positivo, sul contenuto dell’accordo e, in particolare, sulla previsione esplicita della rinuncia alla denuncia-querela, ossia della sua remissione, che, evidentemente, suppone la conoscenza della stessa. Ciò, anche in considerazione del fatto che la transazione non ha, di per sé, contenuto abdicativo e tanto meno estintivo rispetto a pretese punitive in sede penale (salvo eventualmente a precludere l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno o renderla inammissibile se già esercitata mediante costituzione di parte civile).
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Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare
Dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni (quali la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l’iscrizione all’albo, ovvero qualora vengano in rilievo valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali)(*), ciò al fine di evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti).(**)(***)
NOTE:
(*) In senso conforme, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 119 del 15 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, secondo cui il divieto in parola non trova applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2) e ciò anche nel caso relativo all’iscrizione del praticante abilitato (Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012).
(**) Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di trasferimento ad altro COA, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
(***) Sull’estensione del divieto di cancellazione anche alle ipotesi di “trasferimento” dalla sezione speciale all’albo ordinario, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182. -
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari
All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.
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“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
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L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il relativo provvedimento può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché la Legge non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 165 del 17 settembre 2020
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Strategia processuale – Addebito al difensore – Insussistenza
L’opzione processuale di accedere al rito abbreviato non può comportare il postumo addebito al difensore della responsabilità per la scelta effettuata, per la duplice ragione che si tratta di una strategia difensiva riservata alla competenza professionale dell’avvocato che la suggerisce e che non si presta a censure di sorta postume, vuoi da parte dell’imputato che di terzi, ed inoltre perché l’accesso a tale rito richiede il rilascio di una procura speciale da parte dell’imputato, il quale, con il mandato rilasciato al legale di fiducia, ha condiviso e fatta propria la scelta processuale che gli è stata suggerita.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 136 del 28 ottobre 2020
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Mancato adempimento del mandato – Maggiore gravità dovuta all’iniziale intenzione di non adempiere
L’assunzione di un mandato con la evidente e inequivoca intenzione di non adempierlo, costituisce violazione dei doveri professionali ben più grave del mancato compimento di atti inerenti al mandato (art. 26, comma 3° C.D.), quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, per cui la relativa sanzione dovrà tener conto della maggiore gravità della fattispecie.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 45 del 28 ottobre 2020