La sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 144