Il giudizio di fronte al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al CNF di prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 88 del 2 ottobre 2019