Autore: admin

  • PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – ATTRIBUZIONE DI TITOLO INESISTENTE – DIVIETO DI USO DI ABBREVIAZIONI EQUIVOCHE – VIOLAZIONE NORME DEONTOLOGICHE – SUSSISTENZA

    Il praticante avvocato abilitato al patrocinio che utilizzi il titolo di avvocato, mediante l’abbreviazione “Avv.”, in luogo della sua effettiva qualifica professionale per esteso, ovvero “Praticante Avvocato”, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile, anche in ragione della tutela dell’affidamento che la collettività ripone nella figura del professionista.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Serafino), decisione n. 15 del 27 gennaio 2021

  • OMESSA FATTURAZIONE DEI COMPENSI – ILLECITO DEONTOLOGICO DI CARATTERE ISTANTANEO

    L’omessa fatturazione dei compensi è un illecito di carattere istantaneo e la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla data dell’avvenuto pagamento.
    (In applicazione del principio di cui in massima è stata dichiarata, ai sensi dall’art. 51 RDL n. 1578/1933, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare per l’omessa fatturazione di compensi, corrisposti il 16.11.2012 ed il 18.1.2013, segnalata con esposto acquisito agli atti del COA territoriale in data 28.5.2018).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Gargiulo), decisione n. 61 del 25 novembre 2020

  • VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA – INCONFIGURABILITA’

    L’Avvocato, nel proporre azioni risarcitorie, deve osservare il dovere di diligenza imposto dal CDF nella valutazione della veridicità dei fatti. Non viola il dovere di diligenza solo se, nonostante l’adozione di idonee cautele, non emergano elementi che possano ingenerare in lui il sospetto della falsità dei fatti posti a fondamento della domanda.
    (In applicazione del principio di cui in massima, l’incolpato, assolto in sede penale dalle imputazioni di cui agli artt. 640, 372 e 485 c.p. con la formula <<perché il fatto non costituisce reato>>, è stato prosciolto in ragione dell’assenza di circostanze di fatto idonee ad indurgli il sospetto della falsità dei sinistri stradali scaturigini di azioni risarcitorie proposte nell’interesse dei clienti).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 49 del 25 novembre 2020

  • TRATTAMENTO SANZIONATORIO – GRAVITA’ – ELEMENTI ATTENUANTI

    Ai fini dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio, sono stati ritenuti correttamente rilevanti il comportamento collaborativo dell’incolpato ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto dell’indagine penale; l’inesperienza legata alla sua giovane età; la sofferta misura cautelare, su supposte esigenze in seguito ritenute esistenti, ad una misura cautelare eseguita a distanza di anni dai fatti in assenza delle relative esigenze cautelari nonché il periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense sofferto.
    (Nel caso di specie, la sezione ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a ridimensionare la gravità della condotta dell’incolpato a cui veniva applicato il richiamo verbale).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Gargiulo), decisione n. 44 del 6 giugno 2020

  • CORRISPONDENZA TRA ADDEBITO NORMATIVO E FATTO CONTESTATO

    La confusione nella contestazione generata da richiami ad articoli del Codice deontologico del 2014 anziché a quelli del Codice deontologico forense previgente per fatti accaduti sotto la sua vigenza, non inficia il principio della corrispondenza tra i fatti addebitati e gli articoli contestati purchè sia esplicitata la condotta deontologicamente rilevante nella parte motiva-esplicativa.
    (Nel caso di specie, il capo di incolpazione approvato richiamava articoli dell’attuale Codice deontologico forense anziché del Codice deontologico previgente, applicabile al caso essendo i fatti avvenuti nel 2009).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Gargiulo), decisione n. 44 del 6 giugno 2020

  • REGIME PREVIGENTE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO FATTI REATO ED ILLECITI EMERGENTI DAL PROCEDIMENTO PENALE MA NON CONTESTATI IN QUELLA SEDE– IRRILEVANZA DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DELL’AZIONE DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO GLI ILLECITI DEONTOLOGICI PENALMENTE IRRILEVANTI

    La sospensione necessaria del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale non si estende ad illeciti deontologici emergenti dal procedimento penale ma non contestati in quella sede.
    (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, è stata dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare per la violazione dell’art. 55 CDFArt. 55 cdf – Rapporti con i testimoni e persone informateL’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. Il difens…Leggi il testo completo → 2014 (già art. 52 CDFArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → previgente) ritenuta emergente dagli atti, acquisiti al procedimento disciplinare, di tre procedimenti penali, conclusisi il primo con sentenza assolutoria dal reato di cui all’art. 416 c.p., il secondo con sentenza assolutoria dai reati di cui agli artt. 110, 640 e 483 c.p., ed il terzo con provvedimento di archiviazione reso dal GIP in relazione all’ipotesi di reato di cui agli artt. 110,485 e 640).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Amodio), decisione n. 1 del 2 febbraio 2018

  • RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SENTENZA DI ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE –POTERE DEL GIUDICE DISCIPLINARE DI VALUTARE LA RILEVANZA DEONTOLOGICA DI COMPORTAMENTI DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DI PRONUNCIA PENALE – SUSSISTENZA – CONDIZIONI

    La doverosa archiviazione, all’esito di pronuncia assolutoria perché “il fatto non sussiste”, della notizia di illecito disciplinare avente ad oggetto i medesimi fatti valutati in sede penale, non impedisce al Giudice Disciplinare il vaglio della rilevanza deontologica di ulteriori comportamenti emergenti dagli atti del processo penale acquisiti al fascicolo del procedimento disciplinare ed in quella sede contestati.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Amodio), decisione n. 1 del 2 febbraio 2018

  • Alla cancellazione dall’albo, per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, non si applica il termine massimo previsto per la autotutela decisoria dalla L. n. 241/1990

    L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d’ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l’autotutela), in quanto l’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo giacché il termine massimo per il riesame in autotutela ex art. 21 novies L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall’Albo, giacché il rilievo pubblicistico della professione forense non può tollerare che una così delicata attività, tendenzialmente indispensabile, possa essere affidata, in ragione del mero decorso del tempo, a soggetti privi, ab origine o per vicende sopravvenute, dei requisiti individuati dall’ordinamento come necessari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Sorbi), sentenza n. 190 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Di Marzio), SS.UU, sentenza n. 35463 del 19 novembre 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 57 del 24 marzo 2021.

  • Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

    Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Sorbi), sentenza n. 190 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    Con la sentenza qui annotata, il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando conforto nel successivo revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, conforme al principio di cui in massima.

  • Il diniego di accesso agli atti non è impugnabile al CNF

    La sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dinanzi al quale il mancato accesso agli atti potrebbe semmai rilevare sotto il profilo del controllo della motivazione degli atti del Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Sorbi), sentenza n. 190 del 5 novembre 2021