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  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste richiede se “è compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati la posizione di colui che eserciti all’interno di una STP di cui è socio di minoranza attività di consulenza, essendo abilitato a svolgere attività di consulente in forza della prescritta comunicazione di cui all’art. 1 della legge 12 dell’11 gennaio 1979”. In particolare, il COA specifica che, nel caso concreto oggetto della propria analisi, l’avvocato riferisce di voler fornire all’interno della STP esclusivamente attività di consulente del lavoro.

    Come è noto, l’art. 18, comma 1, lett. a) della Legge n. 247/2012, reputa compatibile l’iscrizione di un avvocato nell’albo dei consulenti del lavoro; nello stesso senso, d’altronde, milita anche l’art. 1 della legge n. 12/1979.
    Ciò posto, se è vero che la professione forense in forma societaria va esercitata a mezzo di una STA, è altrettanto vero che un avvocato può esercitare attività professionale di consulente del lavoro e può, dunque, anche partecipare, specie in tale veste, come socio di una STP.
    Ne deriva che è compatibile l’iscrizione all’albo degli avvocati da parte dell’avvocato che eserciti attività di consulenza del lavoro come socio di una STP.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 27 marzo 2026

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo richiede un parere “in ordine alla possibilità che un Avvocato già cancellato dall’Albo possa assumere la qualità di socio di una STA costituenda o già costituita.

    In particolare, chiede di conoscere se, successivamente alla sua cancellazione, l’Avvocato non più iscritto all’Albo: – possa aderire quale socio non professionista alla compagine societaria di una costituenda o costituita STA, purchè la predetta società rispetti i parametri di cui al comma 2 dell’art. 4- bis della L. 247/2012, lettere a), b) e c) ed inoltre – se il quesito di cui sopra abbia un diverso riscontro nella ipotesi in cui la cancellazione in precedenza eseguita sia volontaria. La richiesta formulata con il presente parere trova giustificazione nella considerazione secondo la quale ammettere – come appare che le norme consentano – che l’Avvocato cancellato possa assumere la qualità di socio di una STA, sia pure con le dovute prescrizioni di cui all’art. 4-bis comma 2 ed invece escludere che l’Avvocato già socio di una STA e successivamente cancellato (o anche sospeso), debba fuoriuscire dalla compagine societaria – come disposto dall’art. 4-bis comma 5 e come chiarito nel parere già reso da Codesto Autorevole CNF in data 16/6/2025 – potrebbe essere ritenuta quale disparità di trattamento”.

    Onde fornire riscontro compiuto al parere richiesto, occorre premettere che il CNF, con parere n. 35 del 16 giugno 2025, pure richiamato dal COA di Palermo, ha avuto modo di evidenziare che fattispecie quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione dall’albo di un avvocato costituiscono sempre cause di esclusione automatica del socio dalla STA e non possono essere ridotti a meri “incidenti professionali” privi (in toto o parzialmente) di rilievo sul piano societario.
    Al riguardo, si ribadisce che, ammettendo posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l’acquisizione della posizione di socio finanziatore), l’avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque – magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA – essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche amministratore della medesima società.
    Il modello STA, quindi, travalica l’ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un’ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l’altro, l’avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale perseguita dall’ente, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche – nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell’esercizio della professione – a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.
    La presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto ampiamente evidenziato nel parere CNF n. 35/2025, appare quanto meno incongruo.
    Si è detto anche che la ratio a fondamento dell’esclusione ha pieno rilievo anche con riguardo agli avvocati sospesi o cancellati in ragione di ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici (come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall’albo per mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 9, lett. c, e 21 L.P.); e tanto, in ragione della circostanza che tali ultime fattispecie impediscono l’esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell’alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell’investimento. Il tutto, con l’effetto di scioglimento del singolo rapporto sociale allorquando il socio (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.
    Ebbene, con il parere n. 35/2025 il CNF ha qualificato la fattispecie del socio di STA sospeso, cancellato o radiato dall’albo come causa esclusione di diritto del socio dalla società, circostanza che di per sé implica l’automatica fuoriuscita del socio dalla compagine sociale; ne deriva che il socio che si trovi in tale situazione non può partecipare alla STA e, dunque, automaticamente subisce l’esclusione. Se ciò è vero, dunque, è anche vero che quel medesimo socio neppure può essere riammesso nella STA o comunque neppure può in generale partecipare ad una STA, in quanto si trova in una situazione di assoluta e genetica incompatibilità.
    In sostanza, la previsione dell’esclusione di diritto (e, dunque, automatica) di un socio nelle ipotesi innanzi dette si traduce anche in un limite all’ammissione di quel medesimo soggetto quale socio della STA; e ciò, anche qualora l’intento di questi sia finanziario e non professionale.
    D’altronde, l’art. 4-bis, comma 5, Legge n. 247/2012 tipizza le cause di esclusione come riferibili a tutti i soci, a prescindere dalla circostanza che essi intendano essere qualificati come soci professionisti o soci finanziatori. Di conseguenza:

    • se un socio, in costanza di partecipazione, viene attinto da sospensione, cancellazione o radiazione dall’albo viene escluso di diritto dalla STA;
    • parimenti, se un aspirante socio è stato attinto da sospensione, cancellazione o radiazione dall’albo professionale, gli è inibita la partecipazione alla STA, in quanto questi è suscettibile, comunque, di essere automaticamente escluso.

    Ebbene, la tesi innanzi citata valorizza la funzione della STA quale strumento di esercizio della professione di avvocato; funzione che travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale e che giustifica l’interpretazione dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012 non solo in termini di estensione dell’esclusione di diritto del socio a tutte le ipotesi di sospensione, cancellazione e radiazione dall’albo cui è iscritto, ma anche quale sbarramento alla partecipazione sociale in capo a coloro che siano incorsi in tali provvedimenti. Altrimenti opinando, si darebbe la stura alla partecipazione ad una società che ha la funzione di esercitare la professione forense, anche quali soci finanziatori, a soggetti che quella professione non possono esercitarla.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 27 marzo 2026

  • Il COA di Matera chiede di sapere se la produzione in giudizio ad opera di una parte di sue dichiarazioni rese nel corso di un incontro di mediazione consenta l’utilizzo di quelle dichiarazioni anche in altri giudizi tra le medesime parti.

    In via preliminare, si osserva che l’art. 10, co 1 D.Lgs. n. 28/2010 dispone che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”. Pertanto, l’obbligo di riservatezza di quanto appreso nel corso della mediazione viene meno con il consenso della parte che ha effettuato le dichiarazioni o dalla quale provengono le informazioni. Con l’allegazione o la produzione in giudizio di quelle dichiarazioni o informazioni, in base al principio dispositivo esse vengono acquisite nel processo ed escono dalla disponibilità della parte per far parte del compendio dei fatti e delle prove su cui il Giudice potrà base la propria decisione, con la conseguenza che tale condotta dovrà ritenersi rinunciativa dell’obbligo di riservatezza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 17 febbraio 2026

  • La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta

    Costituisce grave (ancorché atipico) illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato condannato per bancarotta (nella specie 6 anni di reclusione), in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025

  • Il Coa di Milano ha richiesto parere in ordine alla problematica di cui agli artt. 19 e 22 del d.m. n.55/2014 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte del d.m. n.147/2022). In particolare, è stato richiesto parere in materia di liquidazione degli onorari per attività stragiudiziale di valore superiore ad euro 520.000,00 – con riferimento al periodo 2017/2022 – nell’ipotesi in cui la pratica meriti aumenti o diminuzioni in base ai parametri generali ex art. 19 del d.m. n. 55/2014.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Il parere riguarda l’interpretazione da dare all’espressione “parametri numerici previsti di cui all’art. 22 del d.m. n. 55/2014” per le controversie di valore superiori ad € 520.000,00. In particolare, se l’aumento o la diminuzione ex art. 19 si applichi (tesi A) solo allo scaglione finale in cui è ricompreso il valore della pratica (in tal caso tutti gli scaglioni precedenti non subiscono modifiche, qualunque aumento o diminuzione meriti la pratica), oppure (tesi B) ogni scaglione abbia un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione in base all’art.19.
    Al riguardo, premesso che la dizione “parametro numerico” riportato nell’art. 22 del d.m. n. 55/2014 non ha lo stesso valore del valore medio riportato nell’art.19 dello stesso d.m. (valore medio e parametro numerico non sono sinonimi per indicare la stessa cosa), per la soluzione del parere occorre prendere le mosse dall’art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile, secondo il quale non si può attribuire ad una norma altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.
    Nel caso di specie, la formulazione letterale dell’art. 22, per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, statuisce che “Alla liquidazione dei compensi per gli affari superiori a euro 520.000,00 si applica il seguente aumento percentuale: per gli affari da euro 520.000.00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.001,00 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00” e così per gli scaglioni successivi fino a quello finale.
    Stante la riportata formulazione, è da ritenersi conforme alla norma di cui all’art. 22 del dm n. 55/2014 la seconda soluzione (tesi B): ogni scaglione ha un autonomo conteggio ed una autonoma valorizzazione con applicazione dei punti percentuali di aumento o riduzione previsti dall’art. 19 (l’aumento o la diminuzione ex art.19 d.m. n. 55/2014 si applicano ad ognuno degli scaglioni che precedono quello finale); in pratica, il risultato dell’aumento o della diminuzione dello scaglione precedente è la base per il conteggio dello scaglione successivo. Eventuali “eccessi” (in aumento o in diminuzione) possono essere “attenuati” intervenendo sulla percentuale in aumento o in diminuzione di cui all’art. 19. Peraltro, la tesi A) determinerebbe un abbattimento rilevante dei compensi sia rispetto ai parametri in vigore in precedenza che a quelli successivi del 2022, con violazione del principio della continuità dei parametri.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 17 febbraio 2026

  • Il COA di Pescara chiede di sapere se il verbale dell’incontro di mediazione possa essere sottoscritto analogicamente dalla parte che ha partecipato in presenza all’incontro e digitalmente dalla parte collegata da remoto.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    A seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 149/2022, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 28/2010, gli incontri di mediazione possono tenersi in due modalità: a) in presenza di tutte le parti coinvolte, comprese i legali, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 e b) telematicamente, ossia con la partecipazione da remoto anche di una sola parte, ai sensi dell’art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010. Nel primo caso, il verbale dell’incontro di mediazione, formato analogicamente, deve essere sottoscritto analogicamente da tutte le parti partecipanti. Nel secondo caso, il verbale dell’incontro di mediazione, ove vi sia il consenso di tutte le parti, deve essere sottoscritto digitalmente da tutte le parti, sia che esse abbiano partecipato in presenza sia che abbiamo partecipato da remoto. Infatti, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 8-bis dispongono che gli atti del procedimento della mediazione svolta in modalità telematica sono formati su documento informatico, sono sottoscritti nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e la loro conservazione è svolta con modalità telematiche. In ogni caso, si evidenzia che ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. q) D.M. n. 150/2023 gli organismi di mediazione devono garantire “la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall’articolo 8-bis del decreto legislativo” e, quindi, anche di sistemi di firma digitale ‘one shot’, in modo da consentire la sottoscrizione del verbale e degli accordi anche alle parti che non sono dotate di firma digitale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 17 febbraio 2026

  • Il Comune di Eboli formula quesito in merito alla gestione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati dipendenti dell’ente iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, con particolare riferimento all’uso dell’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine ovvero all’uso dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio, ciò che assicurerebbe un flusso centralizzato di comunicazioni, anche evitando l’eventuale uso promiscuo (personale/istituzionale) dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

    La risposta è resa nei termini seguenti, esclusivamente in relazione ai profili rilevanti per l’ordinamento forense.
    Ai sensi dell’articolo 23 della legge professionale forense, l’avvocato dipendente di ente pubblico è iscritto in apposito elenco speciale ed esercita la professione forense esclusivamente nella “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”. Pertanto, al di fuori da tale ambito l’avvocato dipendente di ente pubblico non può esercitare la professione.
    Allo stesso tempo, in sede di iscrizione nell’elenco speciale l’avvocato è tenuto a comunicare al COA di appartenenza un indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 1 e 2 del d.m. n. 178/2016) dedicato all’esercizio della professione. Tale indirizzo deve essere personale e non può, quindi, essere attribuito in via generica all’ufficio cui il professionista appartiene.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 17 febbraio 2026

  • Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Natura – Conseguenze – Indicazione specifica dei motivi – Necessità – Successiva proposizione di ulteriori motivi – Inammissibilità.

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l’atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d’ufficio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 373 del 3 dicembre 2025