L’istanza di ricusazione può essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei componenti della Sezione o Collegio giudicante, e non pure di terzi facenti parte dell’organo ma non chiamati al giudizio. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 141 del 26 maggio 2025