Deve disporsi la cancellazione dall’albo dell’avvocato che, dopo aver subito lo sfratto per morosità dal proprio precedente studio, ometta di comunicare al Ordine professionale il nuovo domicilio (art. 17 L.247/2012) e risulti peraltro irreperibile alla propria residenza anagrafica. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Stoppani), sentenza n. 217 del 30 novembre 2021