Autore: admin

  • Il COA di Cosenza formula due quesiti.

    Il primo quesito attiene alla possibilità di considerare parzialmente esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 il praticante che sia, al contempo, iscritto a un corso di dottorato di ricerca.

    Tale quesito è inammissibile, in quanto contiene l’indicazione nominativa dell’interessata.

    Il secondo quesito attiene invece al regime di incompatibilità tra l’attività di docenza universitaria a tempo pieno e l’esercizio della professione di avvocato.

    Sul punto, non può che richiamarsi preliminarmente il disposto dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12, a mente del quale: “I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.”.
    Dalla disposizione richiamata consegue che – mentre il docente universitario a tempo definito può esercitare la professione senza limiti e a tal fine essere iscritto nell’albo ordinario – il docente a tempo pieno può esercitare la professione nei soli limiti consentiti dall’ordinamento universitario e, a tal fine, essere iscritto nell’apposito elenco speciale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Brindisi chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici l’avvocato che si trovi ad essere dirigente – oltre che del Settore Affari legali dell’ente – anche di altro Settore e che sia, al contempo, componente del Comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

    L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 23 della legge professionale forense è consentita agli avvocati “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”. Il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone che “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.
    Dalle disposizioni richiamate si evince che – per poter essere iscritto – l’avvocato dipendente di ente pubblico debba occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell’ente. L’assunzione contestuale di qualifica dirigenziale presso altro Settore del medesimo ente fa venire senz’altro meno il vincolo di esclusività alla trattazione degli affari legali. Quanto all’assunzione della qualifica di componente del Comitato di gestione, non è possibile dedurre dal quesito se tale attività venga svolta nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico – eventualità che pure farebbe venir meno il vincolo di esclusività – o se invece tale carica sia rivestita ad altro titolo.
    Alla luce del consolidato orientamento del CNF (si v. tra i molti i pareri nn. 30/2023, 3/2023, 37/2022, 42/2020, 53/2020, tutti reperibili all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it), deve comunque escludersi la possibilità per l’avvocato iscritto nell’elenco speciale di svolgere – nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza – di attività diverse da quelle contemplate dall’articolo 23 della legge n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Terni formula due quesiti, collegati tra loro.

    Con il primo quesito, chiede di sapere se possa disporsi la cancellazione d’ufficio dell’iscritto in caso di sopravvenuta perdita del requisito della condotta irreprensibile di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale.
    Con il secondo quesito, chiede di sapere se l’avvenuta condanna definitiva in sede penale possa giustificare la cancellazione d’ufficio laddove – per i medesimi fatti di cui alla sentenza di condanna – l’iscritto sia già stato attinto da sospensione disciplinare e l’abbia già scontata.

    Al primo quesito può essere data risposta affermativa, alla luce del chiaro disposto dell’articolo 17, comma 12 della legge professionale e della giurisprudenza domestica (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 27 marzo 2023).
    Al secondo quesito non è possibile dare risposta, in quanto la valutazione dell’incidenza dell’avvenuta condanna sulla permanenza del requisito della condotta irreprensibile rientra nella discrezionale valutazione del COA, alla luce delle concrete circostanze del caso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Firenze, con il proprio quesito, chiede nella sostanza una rivalutazione dell’orientamento espresso dal CNF con il proprio parere n. 24/2023, in relazione all’ambito di applicazione della legge n. 49/2023.

    Ritiene in particolare il COA richiedente che la posizione assunta in tale parere – vale a dire, che la previsione di cui all’articolo 7 (che attribuisce efficacia di titolo esecutivo all’opinamento reso dal Consiglio dell’Ordine) si applichi unicamente ai rapporti dell’avvocato con cosiddetti contraenti forti – vanifichi nella sostanza la portata della legge n. 49/2023 e contrasti:
    a) con la circostanza che, in presenza di una convenzione, il COA non potrebbe procedere ad alcuna valutazione del suo contenuto;
    b) con il fatto che, ove il professionista voglia far dichiarare la nullità della convenzione, debba rivolgersi all’autorità giudiziaria.
    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Alla rimeditazione dell’orientamento già espresso osta il dettato normativo e, in particolare, dell’articolo 2 della legge n. 49/2023 che delimita expressis verbis l’ambito di applicazione della disciplina del cd. equo compenso, limitandone l’operatività alle seguenti ipotesi:
    1) rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;
    2) ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, nelle ipotesi di cui al numero 1);
    3) prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di quelle rese in favore degli agenti della riscossione.
    Dunque, è con riferimento a tali tipologie di rapporti che opera la disciplina speciale di cui all’articolo 7 la quale prevede che, in questi casi (e solo in questi casi), “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
    La stessa esistenza di una disciplina speciale, peraltro, consente di rispondere alle specifiche obiezioni sollevate dal COA di Firenze. Infatti, la facoltà del professionista di far valere l’eventuale nullità della convenzione resta ferma e non è in alcun modo intaccata dal regime speciale dell’opinamento. Allo stesso tempo, la possibilità di chiedere l’opinamento con gli effetti di cui all’articolo 7 costituisce una facoltà ulteriore assicurata al professionista per ottenere tutela rispetto a eventuali violazioni della disciplina dell’equo compenso; in questo quadro, la possibilità per il COA di valutare il contenuto della convenzione è implicata dalla stessa esistenza della disposizione speciale che – in parte qua – deroga, nel solo ambito di applicazione della legge n. 49/2023, all’articolo 13 della legge professionale forense e – in particolare – al suo comma 9 (che limita l’opinamento ai soli casi di “mancato accordo” tra avvocato e cliente).
    Per ottenere l’obiettivo di farne un istituto generale, bisogna attendere l’intervento legislativo, ad esempio con l’approvazione del disegno di legge presentato al Senato nel mese di ottobre 2023 – successivamente all’entrata in vigore della detta legge – e intitolato “Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali”, finalizzato – per l’appunto – ad “estendere l’apprezzabile misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull’equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n.49) che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione (come disposto dall’articolo 2 della predetta legge), anche secondo il recente orientamento del Consiglio nazionale forense (parere n.24 del 24 giugno 2023)”. Il disegno di legge si propone infatti di premettere all’art. 7 della legge n. 49/2023 la seguente frase: «Anche al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge,» e ciò al precipuo fine di estendere l’ambito di applicazione del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo a tutti i rapporti tra professionisti e cliente, senza alcuna limitazione in merito alle qualità dei clienti rientranti nella categoria dei c.d. clienti forti.
    In assenza di un intervento legislativo l’orientamento espresso nel parere n. 24/2023 non può che essere confermato.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Lecce formula quesito in merito alla compatibilità con l’esercizio della professione forense dell’incarico di collaborazione professionale conferito dall’AISI quale consulente giuridico in materia di operazioni per scopi istituzionali.

    Precisa il COA richiedente che:
    a) nell’esercizio dell’incarico, l’iscritto si avvarrebbe di garanzie funzionali, ivi compresa quella di agire con generalità diverse da quelle reali, con conseguente esonero da responsabilità penale ai sensi della legge n. 124/2007;
    b) l’incarico è conferito a titolo di consulenza con corrispettivo soggetto a fatturazione.
    La risposta è resa nei termini seguenti.
    A quanto si evince dal quesito, l’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Può essere dunque esclusa, sotto il profilo formale, l’incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della legge n. 247/12.
    Resta da valutare se la tipologia dell’incarico possa comportare commistione di interessi con l’esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica nei confronti di chi, di volta in volta, diriga l’operazione nella quale l’iscritto verrebbe coinvolto. A tale riguardo, può richiamarsi per analogia quanto sostenuto nel parere n. 20/2023 a proposito della diversa fattispecie della possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti l’appartenente a forze armate e, in particolare, il rinvio alla discrezionale valutazione del COA da effettuarsi con riferimento alle concrete caratteristiche del caso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 21 febbraio 2024

  • Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →), non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge (Nel caso di specie, l’avvocato aveva suggerito alla propria assistita di combinare un matrimonio in bianco con un cittadino marocchino suo cliente dietro compenso di 10.000 euro, proponendo altresì agli stessi un lavoro in nero presso il ristorante di un pachistano sempre suo cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023

  • Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore

    L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023

  • Dovere di verità: la necessaria indicazione dei provvedimenti, anche di rigetto, già ottenuti

    Costituisce violazione dell’art. 50, co. 6, cdf il comportamento dell’avvocato che, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti uno stesso fatto, ometta di indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023