Autore: admin

  • Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

  • La riunione dei procedimenti disciplinari non deve determinare l’effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie

    Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Tuttavia, le ragioni di economia procedurale per la trattazione congiunta dei vari esposti non devono pregiudicare il necessario e specifico esame delle singole fattispecie, attraverso l’approfondimento istruttorio dei singoli fatti posti a fondamento dell’incolpazione per giungere, se del caso, alla decisione di responsabilità sulla base di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite che abbiano consentito un accertamento completo dei medesimi fatti. In altri termini, deve ritenersi prevalente l’esigenza di addivenire all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto alle ragioni di economia procedimentale, che non devono determinare l’effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie (Nel caso di specie, il CDD aveva riunito 12 segnalazioni disciplinari a carico di un medesimo avvocato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

  • Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

    In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile la produzione documentale ovvero l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    Con la pronuncia di cui in massima, il CNF dà continuità al principio recentemente affermato da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021, che per prima si era motivatamente discostata dall’orientamento in base al quale “al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 85 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 59 del 13 maggio 2022.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2024

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2024

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2024

  • La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta

    Costituisce grave (ancorché atipico) illecito disciplinare, financo punibile con la sanzione massima della radiazione, il comportamento dell’avvocato che sia coinvolto in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla commissione dei plurimi reati di bancarotta, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 35 del 26 febbraio 2024

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2024