Nei procedimenti avanti ai Consigli territoriali (COA e CDD), le notifiche non devono necessariamente effettuarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario, ben potendo effettuarsi anche a mezzo PEC. Infatti, i Consigli forensi sono enti pubblici non economici che hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile, ferma in ogni caso la sanatoria di eventuali nullità ex art. 156 cpc per il raggiungimento dello scopo.
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata (nella specie, sanzione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 302 del 19 dicembre 2023
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 301 del 12 dicembre 2023
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 301 del 12 dicembre 2023
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La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 301 del 12 dicembre 2023
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Radiazione per l’avvocato che prometta il superamento degli esami universitari e di Stato in cambio di favori sessuali
Costituisce illecito gravissimo e, dunque, meritevole della massima sanzione disciplinare, il comportamento dell’avvocato che, abusando della qualifica universitaria ricoperta e del proprio prestigio professionale, induca una pluralità di soggetti (nella specie, decine di studenti e praticanti avvocati in procinto di sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato) a dare o promettere rapporti sessuali, in cambio di rassicurazioni circa il superamento degli esami (universitari e, rispettivamente, di Stato), spesso neppure realmente sostenuti, riportando per i medesimi fatti anche una “pesante” condanna in sede penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 301 del 12 dicembre 2023
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 301 del 12 dicembre 2023
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La richiesta di compensi per prestazioni professionali non eseguite
Fatte salve le ipotesi di anticipi (ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere) e di acconti sul compenso (commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico) ex art. 29 co. 1 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che richieda un compenso per prestazioni professionali non eseguite, in tutto o in parte (Nel caso di specie, l’avvocato aveva addebitato al proprio ex cliente un’attività professionale -assistenza nel processo esecutivo- estranea a quella sino ad allora svolta -redazione atto di precetto- ancorché il D.M. 55/2014, a differenza della previgente disciplina, consenta di indicare solo i compensi previsti per la redazione del precetto e non pure per le fasi eventuali e successive).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 296 del 12 dicembre 2023
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la sanzione disciplinare del CDD, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
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Assunzione di incarichi contro una parte già assistita: la rinuncia al mandato solo dopo l’esposto disciplinare non attenua, di per sè, la sanzione
La successiva rinuncia al mandato non elide né attenua necessariamente il disvalore della condotta dell’avvocato che, in violazione dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, presti la propria assistenza in favore di uno dei coniugi o conviventi in controversie di natura familiare dopo averli assistiti congiuntamente (Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto incarico professionale di difesa in un procedimento di divorzio giudiziale dopo aver assistito entrambi i coniugi durante il procedimento di separazione consensuale e, solo dopo aver avuto contezza dell’esposto da parte dell’altro coniuge, aveva rinunciato al mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso che tale successiva condotta dell’incolpato rilevasse ai fini di una ulteriore attenuazione della sanzione irrogatagli dal CDD, pertanto confermata anche in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023