Autore: admin

  • Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

    L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 40 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).
    In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022.

  • Procedimento disciplinare: la cancellazione o radiazione dell’interessato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF

    Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, l’interessato sia cancellato dall’albo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi del CDD è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Atzori), sentenza n. 39 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 242 dell’8 novembre 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 186 del 25 settembre 2023.
    Inoltre, sulle eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare, cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023.
    Infine, in arg. si segnalano altresì Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022, secondo cui “In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro”.

  • Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)

    Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →, già art. 35 cod. prev.Art. 35 cod. prev. – Rapporto di fiducia.Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.Qualora sia conferito da un terzo, che intenda…Leggi il testo completo →), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →. Tale divieto -che assurge a canone comportamentale ineludibile- concerne l’esistenza del rapporto economico, sicché prescinde dalle ragioni del suo insorgere, ovvero dal fatto che l’iniziativa sia stata presa dal cliente o dall’avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza n. 74 del 17 settembre 2019.

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito permanente

    L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

  • Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno

    In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: solo l’assoluzione penale pronunciata “perché l’imputato non lo ha commesso” o “perché il fatto non sussiste” vincola in conformità l’organo disciplinare, mentre negli altri casi il comportamento va valutato sotto il profilo deontologico, sicché è irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno (art. 162 ter c.p.). Infatti, in materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, sebbene riferite a cause diverse di proscioglimento:

    • per il caso di assoluzione penale per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cpp e art. 530 co. 1 cpp), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 263 del 30 dicembre 2022;
    • per il caso di assoluzione ”perché il fatto non costituisce (più) reato”, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022.

    Infine, sul proscioglimento penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 228 del 29 novembre 2022 (secondo cui la sentenza penale di prescrizione del reato non rileva in sede disciplinare ai fini dell’innocenza dell’incolpato ma neppure della sua colpevolezza, “non potendo essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.)”), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023 (secondo cui la sentenza di prescrizione del reato, unitamente alle prove raccolte in sede penale, deve essere valutata ai fini della responsabilità deontologica dell’incolpato “allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato”).

  • Ne bis in idem e procedimento disciplinare

    Ai sensi degli artt. 6 CEDU, 4 Prot. 7 CEDU, 50 Carta di Nizza nonché alla luce del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art 97 Cost.), nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche. Peraltro, la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 346 del 29 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense sentenza (pres. Greco, rel. Pizzuto) n. 194 del 3 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. De Michele, rel. Labriola) sentenza n. 273 del 29 luglio 2016 nonché, in sede di legittimità, Cass. n. n. 35462/2021, n. 9547/2021, n. 24896/2020, n. 2506/2020, n. 29878/2018, n. 19526/2018, n. 9910/2018, n. 25368/2014, n. 16283/2010. Contra, tuttavia, seppur specificamente riferita alla sola fase dinanzi ai Consigli territoriali, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021, secondo cui il ne bis in idem” sarebbe invece un principio di ordine pubblico processuale non “esportabile” nei procedimenti amministrativi in quanto ontologicamente diversi.