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  • Corrispondenza riservata: illecita anche la produzione in giudizio avvenuta per mera disattenzione

    La violazione del divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata costituisce illecito deontologico (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →), il quale non è scriminato dalla circostanza che il comportamento stesso sia dipeso da asserita distrazione, giacché ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023

  • La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

    L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023

  • Il COA di Bari chiede di sapere se:

    1) la sospensione volontaria di cui all’art, 20 L.P. sia o meno necessaria e/o sufficiente in caso di incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario;
    2) se il conferimento di un incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario, rappresenti o meno una causa di incompatibilità all’esercizio della Professione Forense, ai sensi dell’art. 18 L.P.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Con riferimento al primo quesito non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo e che restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità.
    Con riferimento al secondo quesito, l’incarico dirigenziale di cui ai quesiti è conferito con decreto del Ministro ai sensi – a quanto riporta il quesito – del comma 6 e del comma 10 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001.
    L’articolo 19, comma 6, prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, con decreto ministeriale e a tempo determinato, a soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità, seppur non provenienti dai ruoli dell’amministrazione. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che al decreto di nomina acceda un contratto individuale con annessa individuazione del trattamento economico.
    Rimane in capo al COA, nell’esercizio della propria autonoma discrezionalità in materia di tenuta degli albi, valutare se l’incarico in parola – alla luce delle concrete circostanze del caso – possa configurare rapporto di lavoro subordinato ai fini dell’operatività della causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Roma formula quesito in merito alla possibilità di disporre il passaggio dall’albo ordinario all’elenco speciale dei Professori universitari a tempo pieno di un iscritto con contratto di lavoro a tempo pieno come Assistant Professor presso l’Università di un paese dell’Unione europea.

    Al quesito può essere data risposta positiva. La condizione del soggetto già iscritto nell’Albo ordinario che – medio tempore – entri in ruolo quale docente universitario a tempo pieno in una università dell’Unione europea è infatti pienamente assimilabile a quella dell’iscritto che entri in ruolo in una università italiana, e non vi sono apprezzabili ragioni per differenziare le due posizioni. L’iscritto nell’elenco speciale – indipendentemente dalla sede in cui eserciti la docenza – resterà assoggettato ai medesimi obblighi e ai medesimi limiti, quanto all’esercizio della professione, previsti per l’iscritto che sia docente in un ateneo italiano.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Cosenza formula due quesiti.

    Il primo quesito attiene alla possibilità di considerare parzialmente esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 il praticante che sia, al contempo, iscritto a un corso di dottorato di ricerca.

    Tale quesito è inammissibile, in quanto contiene l’indicazione nominativa dell’interessata.

    Il secondo quesito attiene invece al regime di incompatibilità tra l’attività di docenza universitaria a tempo pieno e l’esercizio della professione di avvocato.

    Sul punto, non può che richiamarsi preliminarmente il disposto dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12, a mente del quale: “I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.”.
    Dalla disposizione richiamata consegue che – mentre il docente universitario a tempo definito può esercitare la professione senza limiti e a tal fine essere iscritto nell’albo ordinario – il docente a tempo pieno può esercitare la professione nei soli limiti consentiti dall’ordinamento universitario e, a tal fine, essere iscritto nell’apposito elenco speciale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Brindisi chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici l’avvocato che si trovi ad essere dirigente – oltre che del Settore Affari legali dell’ente – anche di altro Settore e che sia, al contempo, componente del Comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

    L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 23 della legge professionale forense è consentita agli avvocati “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”. Il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone che “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.
    Dalle disposizioni richiamate si evince che – per poter essere iscritto – l’avvocato dipendente di ente pubblico debba occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell’ente. L’assunzione contestuale di qualifica dirigenziale presso altro Settore del medesimo ente fa venire senz’altro meno il vincolo di esclusività alla trattazione degli affari legali. Quanto all’assunzione della qualifica di componente del Comitato di gestione, non è possibile dedurre dal quesito se tale attività venga svolta nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico – eventualità che pure farebbe venir meno il vincolo di esclusività – o se invece tale carica sia rivestita ad altro titolo.
    Alla luce del consolidato orientamento del CNF (si v. tra i molti i pareri nn. 30/2023, 3/2023, 37/2022, 42/2020, 53/2020, tutti reperibili all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it), deve comunque escludersi la possibilità per l’avvocato iscritto nell’elenco speciale di svolgere – nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza – di attività diverse da quelle contemplate dall’articolo 23 della legge n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Terni formula due quesiti, collegati tra loro.

    Con il primo quesito, chiede di sapere se possa disporsi la cancellazione d’ufficio dell’iscritto in caso di sopravvenuta perdita del requisito della condotta irreprensibile di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale.
    Con il secondo quesito, chiede di sapere se l’avvenuta condanna definitiva in sede penale possa giustificare la cancellazione d’ufficio laddove – per i medesimi fatti di cui alla sentenza di condanna – l’iscritto sia già stato attinto da sospensione disciplinare e l’abbia già scontata.

    Al primo quesito può essere data risposta affermativa, alla luce del chiaro disposto dell’articolo 17, comma 12 della legge professionale e della giurisprudenza domestica (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 27 marzo 2023).
    Al secondo quesito non è possibile dare risposta, in quanto la valutazione dell’incidenza dell’avvenuta condanna sulla permanenza del requisito della condotta irreprensibile rientra nella discrezionale valutazione del COA, alla luce delle concrete circostanze del caso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Firenze, con il proprio quesito, chiede nella sostanza una rivalutazione dell’orientamento espresso dal CNF con il proprio parere n. 24/2023, in relazione all’ambito di applicazione della legge n. 49/2023.

    Ritiene in particolare il COA richiedente che la posizione assunta in tale parere – vale a dire, che la previsione di cui all’articolo 7 (che attribuisce efficacia di titolo esecutivo all’opinamento reso dal Consiglio dell’Ordine) si applichi unicamente ai rapporti dell’avvocato con cosiddetti contraenti forti – vanifichi nella sostanza la portata della legge n. 49/2023 e contrasti:
    a) con la circostanza che, in presenza di una convenzione, il COA non potrebbe procedere ad alcuna valutazione del suo contenuto;
    b) con il fatto che, ove il professionista voglia far dichiarare la nullità della convenzione, debba rivolgersi all’autorità giudiziaria.
    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Alla rimeditazione dell’orientamento già espresso osta il dettato normativo e, in particolare, dell’articolo 2 della legge n. 49/2023 che delimita expressis verbis l’ambito di applicazione della disciplina del cd. equo compenso, limitandone l’operatività alle seguenti ipotesi:
    1) rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;
    2) ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, nelle ipotesi di cui al numero 1);
    3) prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di quelle rese in favore degli agenti della riscossione.
    Dunque, è con riferimento a tali tipologie di rapporti che opera la disciplina speciale di cui all’articolo 7 la quale prevede che, in questi casi (e solo in questi casi), “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
    La stessa esistenza di una disciplina speciale, peraltro, consente di rispondere alle specifiche obiezioni sollevate dal COA di Firenze. Infatti, la facoltà del professionista di far valere l’eventuale nullità della convenzione resta ferma e non è in alcun modo intaccata dal regime speciale dell’opinamento. Allo stesso tempo, la possibilità di chiedere l’opinamento con gli effetti di cui all’articolo 7 costituisce una facoltà ulteriore assicurata al professionista per ottenere tutela rispetto a eventuali violazioni della disciplina dell’equo compenso; in questo quadro, la possibilità per il COA di valutare il contenuto della convenzione è implicata dalla stessa esistenza della disposizione speciale che – in parte qua – deroga, nel solo ambito di applicazione della legge n. 49/2023, all’articolo 13 della legge professionale forense e – in particolare – al suo comma 9 (che limita l’opinamento ai soli casi di “mancato accordo” tra avvocato e cliente).
    Per ottenere l’obiettivo di farne un istituto generale, bisogna attendere l’intervento legislativo, ad esempio con l’approvazione del disegno di legge presentato al Senato nel mese di ottobre 2023 – successivamente all’entrata in vigore della detta legge – e intitolato “Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali”, finalizzato – per l’appunto – ad “estendere l’apprezzabile misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull’equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n.49) che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione (come disposto dall’articolo 2 della predetta legge), anche secondo il recente orientamento del Consiglio nazionale forense (parere n.24 del 24 giugno 2023)”. Il disegno di legge si propone infatti di premettere all’art. 7 della legge n. 49/2023 la seguente frase: «Anche al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge,» e ciò al precipuo fine di estendere l’ambito di applicazione del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo a tutti i rapporti tra professionisti e cliente, senza alcuna limitazione in merito alle qualità dei clienti rientranti nella categoria dei c.d. clienti forti.
    In assenza di un intervento legislativo l’orientamento espresso nel parere n. 24/2023 non può che essere confermato.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Lecce formula quesito in merito alla compatibilità con l’esercizio della professione forense dell’incarico di collaborazione professionale conferito dall’AISI quale consulente giuridico in materia di operazioni per scopi istituzionali.

    Precisa il COA richiedente che:
    a) nell’esercizio dell’incarico, l’iscritto si avvarrebbe di garanzie funzionali, ivi compresa quella di agire con generalità diverse da quelle reali, con conseguente esonero da responsabilità penale ai sensi della legge n. 124/2007;
    b) l’incarico è conferito a titolo di consulenza con corrispettivo soggetto a fatturazione.
    La risposta è resa nei termini seguenti.
    A quanto si evince dal quesito, l’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Può essere dunque esclusa, sotto il profilo formale, l’incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della legge n. 247/12.
    Resta da valutare se la tipologia dell’incarico possa comportare commistione di interessi con l’esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica nei confronti di chi, di volta in volta, diriga l’operazione nella quale l’iscritto verrebbe coinvolto. A tale riguardo, può richiamarsi per analogia quanto sostenuto nel parere n. 20/2023 a proposito della diversa fattispecie della possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti l’appartenente a forze armate e, in particolare, il rinvio alla discrezionale valutazione del COA da effettuarsi con riferimento alle concrete caratteristiche del caso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 21 febbraio 2024

  • Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →), non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge (Nel caso di specie, l’avvocato aveva suggerito alla propria assistita di combinare un matrimonio in bianco con un cittadino marocchino suo cliente dietro compenso di 10.000 euro, proponendo altresì agli stessi un lavoro in nero presso il ristorante di un pachistano sempre suo cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023