Autore: admin

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 30781 del 2 dicembre 2024

  • Illecito deontologico a cavallo dei due regimi e individuazione della normativa prescrizionale applicabile

    Per le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense non rileva lo ius superveniens e, quindi, il momento di riferimento per l’ individuazione del regime della prescrizione applicabile rimane quella della commissione del fatto ovvero della cessazione della sua permanenza, non già quello della incolpazione.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 30781 del 2 dicembre 2024

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 30694 del 14 novembre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 30694 del 14 novembre 2024

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 29439 del 14 novembre 2024

  • La tipicità dell’illecito deontologico è soltanto tendenziale

    Per l’illecito disciplinare dei professionisti non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito proprio del diritto penale, e non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali la cui concretizzazione – e conseguente valutazione – è affidata all’autonomia dell’ordine professionale. Infatti, la Corte non può sostituirsi all’organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale qual è quella ritenuta dal CNF con riguardo agli atti lesivi “del decoro e della dignità” professionali. Per converso, la Corte può sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l’organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • Procedimento disciplinare: la Cassazione non entra nel merito delle valutazioni deontologiche operate dal CNF

    Il sindacato di legittimità nel procedimento disciplinare degli avvocati non si estende al piano delle valutazioni di merito del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi a esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione messa a base della decisione finale. L’apprezzamento della rilevanza della condotta dell’incolpato rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di sindacato, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Terrusi), SS.UU., sentenza n. 28705 del 7 novembre 2024

  • La determinazione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF è insindacabile in sede di legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Tatangelo), SS.UU., sentenza n. 28322 del 4 novembre 2024