L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità della parte, e pertanto la rinuncia all’esposto da parte degli esponenti in primo grado non implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento stesso. (Rigetta ricorso avverso, decisione C. d.O. di Palermo, 13 ottobre 1994). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VINATZER), sentenza del 29 novembre 1995, n. 135