Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente e ne restituisca una parte dopo un notevole lasso di tempo, trattenendo le altre a compensazione di onorari. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della sospensione per due mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Gazzara), sentenza del 11 luglio 1998, n. 83