Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista domiciliatario che ometta di dare informazioni al collega dominus sull’esito della causa. (Nella specie, in considerazione dell’esistenza di gravi problemi familiari, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 3 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 154