Viola i doveri di diligenza, lealtà e probità propri della classe forense l’avvocato che ometta di adempiere al mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, ometta di restituire i documenti richiesti e non fornisca al C.d.O. puntuali spiegazioni sul suo comportamento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 230