Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che nelle more della definizione dell’accordo transattivo disattenda ogni impegno assunto e proceda giudizialmente nei confronti della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 2 giugno 1998, n. 71