Ai sensi dell’art. 38, c. 2, l.p.f, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri. Siffatta competenza concorre tuttavia paritariamente con il c.d. foro del “locus commissi delicti”. La competenza è determinata, nell’ipotesi di conflitto tra detti due Fori, dal criterio […]