Lo svolgimento di un impiego subordinato presso un ente privato è incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato ex art. 3 r.d.l. 1578/33 e pertanto il professionista che sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato deve essere cancellato dall’albo ordinario (versando in ipotesi d’incompatibilità). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. CADDEO), sentenza del 11 luglio 1998, n. 80