È inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso il provvedimento di liquidazione di onorari in quanto la liquidazione delle parcelle è compito riservato ai consigli degli ordini ai sensi dell’articolo 14 della legge professionale, ed è esclusa la possibilità di un sindacato di legittimità ovvero di un controllo di merito da parte del Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso parere C.d.O. di Siracusa, 8 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. ALPA), sentenza del 29 settembre 1998, n. 124