Il deposito del ricorso per revocazione deve essere effettuato presso la segreteria del C.N.F., che è l’organo investito della revocazione, quale giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. (Dichiara nulla la decisione del C.d.O. di Milano del 12 novembre 1990). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PANUCCIO), sentenza del 28 novembre 1995, n. 127