La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere e conseguente stabilizzazione della delibera impugnata, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022