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  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota 13 giugno 2011 Prot. n. 15889, premettendo di avere già sottoposto a questa Commissione richiesta di parere in merito all’istanza di un dipendente della Regione Siciliana, abilitato all’esercizio della professione forense, di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, in quanto adibito al “servizio contenzioso del lavoro” dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Pubblica Funzione – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, ha formulato un quesito integrativo in relazione al parere 23 febbraio 2011 n. 30 di questa Commissione, reputandosi utile l’esame della situazione rappresentata nella nota della Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio Contenzioso del Lavoro del 24 marzo 2010 Prot. n. 45256, non trasmessa con l’originaria richiesta di parere.

    Va preliminarmente evidenziato che con il parere n. 30/2011 questa Commissione non ha potuto che prendere atto della situazione affatto chiara, emergente dalla documentazione annessa all’originario quesito del Consiglio rimettente, per la mancanza di specifici riferimenti di dettaglio relativamente alla pianta organica dell’ente Regione Siciliana, alla struttura dei suoi “Ufficio legislativo e legale” e “Servizio del contenzioso del lavoro” (che la Regione medesima ha definito essere ancora allo “stato embrionale”), all’organigramma degli stessi ed alla loro autonomia funzionale nei rapporti con la gerarchia amministrativa dell’ente.

    In tale contesto, il parere n. 30/2011, pur richiamando i principi generali costituenti ius receptum in tema di requisiti legittimanti l’iscrizione del dipendente pubblico o la sua permanenza nell’elenco speciale annesso all’albo, ha dato atto della carenza, in specie, degli elementi oggettivi atti a supportare ragionevolmente la risposta – positiva ovvero negativa – al quesito formulato dal Consiglio rimettente.
    Opina, quindi, il Consiglio territoriale se dalla sopra indicata nota 24 marzo 2010 della Regione Siciliana possano trarsi, in punto di fatto, oggettività utili ad un più compiuto esame della questione.
    Il contenuto della comunicazione dell’amministrazione regionale può sintetizzarsi nei seguenti termini:
    (i) il “Servizio contenzioso del lavoro” è stato istituito a norma dell’art. 4 della l.r. n. 10/2000 “al fine di assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie di lavoro”;
    (ii) trattasi di “struttura diretta del dipartimento della funzione pubblica al cui vertice è posto il dirigente generale (legale rappresentante dell’Amministrazione)” ed “è organizzato con la costituzione di apposita struttura professionale volta ad espletare direttamente l’attività legale … caratterizzato da una propria autonomia funzionale”;
    (iii) peraltro, non esiste una pianta organica dell’amministrazione regionale;
    (iv) a norma di legge la difesa in giudizio dell’amministrazione regionale è attribuita all’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali vengono eseguite tutte le notificazioni e la quale sovente si avvale del servizio regionale per il supporto difensivo e nei casi di conflitto d’interessi connesso alla primaria rappresentanza dello Stato;
    (v) nell’organizzazione regionale risulta istituito anche l’ “Ufficio legislativo e legale” che, tuttavia, di fatto “non si occupa della rappresentanza e difesa dell’amministrazione nei giudizi innanzi alla magistratura del lavoro”, ancorché la l.r. n. 19/2008 (integrata dal D.P.R. n. 12/2009) abbia attribuito le competenze del “Servizio contenzioso del lavoro” proprio all’ Ufficio legislativo e legale (modifica organizzativa non ancora attuata, essendosi l’amministrazione regionale avvalsa della proroga consentita dal predetto Decreto presidenziale).
    Delineati, nei termini su espressi, gli elementi di fatto salienti, osserva questo Consiglio Nazionale che le precisazioni fornite dall’amministrazione regionale, se, per un verso, consentono di presumere (pur in assenza di documentata evidenza della pianta organica dell’ente) che il personale di estrazione professionale addetto al “Servizio contenzioso del lavoro” possa operare in regime di autonomia funzionale, per altro verso non chiariscono l’effettiva consistenza dell’attività dal Servizio svolta, dovendosi considerare di portata assorbente la rappresentanza processuale dell’ente regionale attribuita ex lege all’Avvocatura dello Stato. Né appare, sotto altro consistente profilo, il rapporto funzionale tra l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione – al quale sembra devoluta la cura di tutti gli affari legali dell’ente, inclusa la materia del contenzioso del lavoro – ed il Servizio contenzioso del lavoro, avendo la normativa regionale e regolamentare attribuito al primo ogni competenza; in proposito, l’esistenza di una prassi – per la quale l’Ufficio Legislativo e Legale non curerebbe questioni di natura giuslavoristica – non consente di inquadrare sistematicamente l’ambito di attività del Servizio contenzioso del lavoro, in relazione all’oggettiva sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933.
    Ritiene, in conclusione, questa Commissione che, allo stato, gli acquisiti ulteriori elementi di fatto non siano di per sé idonei a legittimare l’istanza dell’interessato di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo in custodia del Consiglio rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 90

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena ha richiesto, con nota del 5 luglio 2011, il parere di questa Commissione in merito alle modalità di determinazione dell’onorario di avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione; il quesito verte, in particolare, sull’applicabilità della tariffa per le prestazioni giudiziali, ovvero di quella in materia stragiudiziale.

    La risposta al quesito presuppone, preliminarmente, l’inquadramento dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione e della connessa attività del difensore nell’ambito giudiziale o in quello stragiudiziale.

    Pur essendo il procedimento introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chiaramente orientato alla deflazione del contenzioso, mediante appunto l’introduzione di un filtro preventivo all’accesso alla giurisdizione ordinaria, la mediazione si realizza al di fuori del processo – costituendo condizione di procedibilità della domanda introduttiva dello stesso – e non può, pertanto, ascriversi ad alcuna delle vicende tipiche dei riti processuali.
    Va, d’altro canto, considerato che l’attività del difensore nell’ambito della mediazione è di per sé indifferente al risultato effettivamente conseguito dal procedimento; di talché, l’onorario spetta indipendentemente dalla conciliazione, o meno, della controversia.
    In tale prospettiva, l’attività di assistenza esperita dall’avvocato va collocata nell’alveo delle prestazioni in materia stragiudiziale; d’altro canto, ove dovesse, diversamente opinandosi, ipotizzarsi il riferimento alla tariffa giudiziale, la voce di tabella “opera prestata per la conciliazione” limita l’esigibilità dell’onorario a quella perfezionatasi in corso di causa, risultando di per sé inapplicabile.
    Considerato, peraltro, che la vigente tariffa in materia stragiudiziale – ben anteriore all’introduzione dell’istituto della mediazione – non contiene uno specifico riferimento, soccorre l’art. 10 della tariffa stessa che autorizza il ricorso analogico ad altre specifiche voci della tabella, “regolanti casi simili o materie analoghe”.
    A tale proposito – e ferma l’opportunità di revisione della tariffa con appropriata introduzione di una voce ad hoc – questa Commissione ritiene che, allo stato, ai fini della determinazione dell’onorario spettante per l’opera prestata nel procedimento di mediazione possa trovare applicazione la voce 2 della tabella annessa alla tariffa stragiudiziale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 89

  • Si chiede (quesito del COA di Verona) se nell’ambito dell’informazione professionale di cui agli artt. 17 e 17-bis c.d.f., sia consentita l’indicazione della qualifica di Mediatore professionista e con quali modalità e/o limitazioni.

    Va premesso che non pare corretta l’espressione Mediatore – Professionista evocando il secondo termine la figura di esercente esclusivo a titolo professionale e attività di mediatore.

    E’ da rilevare esemplificatamente che gli artt. 4 e 6 del regolamento del D.M. 180/210 fanno riferimento a mediatori in possesso di requisiti di qualificazione, di specifica formazione e di onorabilità che, in quanto tali, possono essere iscritti nell’elenco di mediatori presso gli organismi di mediazione.
    La funzione di mediatore presuppone un’adeguata competenza che a norma del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 6/7/2011 N. 145 che all’art. 3 prevede “l’assegnazione di affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia della laurea universitaria posseduta” ed all’art. 4 “il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”
    L’art. 55 bis del c.d.f., recentemente introdotto, prevede al comma I che “l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza”
    In tale contesto non può negarsi che la funzione di mediatore possa favorevolmente caratterizzare la professione di avvocato, ancorché non tipica della stessa, alla luce degli obblighi formativi imposti che richiedono per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori il possesso anche di una specifica competenza e di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso appositi enti.
    Nell’ambito dell’informazione sull’attività professionale di cui agli artt. 17 e 17 bis c.d. pare consentita l’indicazione di funzioni (che presuppongono una particolare attività di formazione) che hanno attinenza con l’esercizio della professione forense e non le sono, comunque, estranee.
    L’indicazione, ad esempio, sulla carta intestata della qualifica di mediatore abilitato non è fuorviante attenendo al possesso di una specifica competenza e/o abilitazione a conferma di una capacità professionale alla cui comunicazione a terzi non può attribuirsi, a priori, alcun fine decettivo.
    Si tratta, in buona sostanza, di informazione su un settore di esercizio di attività prevalente che attiene anche alla professione dell’avvocato ed aggiunge un quid pluris lecito alla sua immagine, rivelando una particolare competenza ed esperienza che vanno a vantaggio del cliente consentendogli una più approfondita valutazione dei propri interessi nell’ambito di una procedura di mediazione.
    Conclusivamente l’informazione circa il possesso della qualifica di mediatore abilitato non pare, di per sé, confliggere con gli art. 17 e 17 bis c.d.f.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 88

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona con nota del 23 maggio 2011 Prot. n. 1050/2011 ha richiesto il parere di questa Commissione in merito alle condizioni legittimanti l’iscrizione (o la permanenza nell’elenco speciale annesso all’albo) degli avvocati dipendenti di enti pubblici; il formulato quesito si pone, in specie, in relazione alla particolare struttura organizzativa dell’ente di appartenenza, ove l’ufficio legale sia collocato in posizione di “staff” con subordinazione gerarchica ai dirigenti delle aree funzionali dello stesso. Si desume dal quesito che l’ente pubblico interessato non abbia istituito un ufficio legale autonomo ed indipendente rispetto alla sua pianta organica, di talché i dipendenti con qualifica professionale di avvocato sono destinati a diversi ambiti organizzativi, nei quali si realizza la commistione o la prevalenza di funzioni amministrative.

    Questo Consiglio Nazionale ha costantemente affermato il principio per il quale, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, è necessario che presso l’ente esista un ufficio legale costituente un’entità autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica e che gli addetti all’ufficio stesso si occupino, con libertà ed autonomia, delle funzioni legali di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo ed in posizione di indipendenza (cfr. Cons. Naz. Forense 16 luglio 2008 n. 72).

    La natura tipicamente tassativa dei requisiti richiesti dalla disposizione dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 – in quanto si configura una deroga di portata eccezionale al regime generale di libertà, autonomia ed indipendenza condizionante l’iscrizione o la permanenza dell’avvocato nell’albo – costituisce ius receptum; sicché il diritto del dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, richiede la sussistenza dei seguenti ineludibili requisiti sostanziali: (i) che presso l’ente pubblico di appartenenza sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, preposto alla specifica trattazione dei soli affari legali dell’ente, (ii) che al predetto ufficio l’avvocato dipendente sia stabilmente destinato, per occuparsi in via esclusiva degli affari legali dell’ente (Cons. Naz. Forense 21 febbraio 2003 n. 5).
    L’indagine valutativa del Consiglio territoriale, preposto alla custodia dell’elenco speciale annesso all’albo, non può, quindi, prescindere dalla verifica della concreta ricorrenza dei sopra indicati requisiti, in difetto dei quali il dipendente versa nella condizione di incompatibilità all’iscrizione o alla permanenza nell’elenco stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 87

  • Si chiede (quesito del COA di Massa Carrara) se sia legittimo e consentito che un soggetto non abilitato alla professione e non iscritto in nessun Albo o Registro tenuto da un Consiglio dell’Ordine, utilizzi sulla propria carta intestata la dicitura “studio legale”.

    Questa Commissione ha avuto modo di affermare, con indirizzo univoco, la non liceità deontologica dell’utilizzazione della dicitura “Studio Legale” da parte di chi non sia abilitato a titolo definitivo alla professione legale e non sia iscritto all’albo degli avvocati.

    Tale principio è stato affermato anche nell’ipotesi di iscrizione al registro dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio siccome titolari di uno status abilitativo provvisorio meramente finalizzato al tirocinio forense ed alla partecipazione all’esame d’avvocato, essendosi ritenuto che la locuzione “Studio Legale” evocasse l’immagine di una piena professionalità idonea a consentire la professione forense in tutte le sue varie connotazioni (CNF pareri 38/2009, 44/2010, 41/2011) inducendo il cliente in errore sull’abilitazione del titolare dello studio.
    Il principio su esposto deve, a fortiori, essere ritenuto applicabile nei confronti di coloro che non siano iscritti ad un Albo o ad un Registro tenuto da un Consiglio dell’Ordine Avvocati osservandosi, peraltro, che la sanzione in una tale ipotesi non potrebbe comunque derivare dall’Ordinamento Professionale Forense stante l’assenza del potere disciplinare nei confronti dei non iscritti.
    Sarà quindi eventualmente facoltà, se non onere, del C.O.A. valutare la singola fattispecie onde verificare se nel concreto l’utilizzo illegittimo della dicitura Studio Legale sia sintomatico dell’esercizio di attività in violazione degli art. 348 c.p. e 488 c.p. ed assumere, eventualmente, le conseguenti iniziative avanti all’Autorità Giudiziaria competente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 21 settembre 2011, n. 86

  • Quesito del Ministero della Giustizia

    Con nota 21 luglio 2011 Prot. n. 47028/12400/SF/FC il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio IV ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla compatibilità dell’esercizio della professione forense da parte di un pubblico dipendente che fruisca del periodo di aspettativa previsto dall’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 n. 183. L’amministrazione rimettente ha, in particolare, evidenziato di avere sottoposto analogo quesito al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola, il quale ha risposto il 18 luglio 2011 riportandosi sinteticamente al parere 9 maggio 2007 n. 26 espresso da questa Commissione – ad istanza del medesimo Consiglio territoriale – con riferimento all’istituto dell’aspettativa non retribuita del pubblico dipendente ed ai suoi effetti in ordine alla possibilità di iscrizione all’albo degli avvocati in pendenza di tale condizione giuridica. Al riguardo, l’amministrazione rimettente, sottolineando la specificità dell’aspettativa contemplata dal sopra indicato art. 18 della Legge n. 183/2010, ha richiesto a questa Commissione se l’orientamento espresso nel parere n. 26/2007 possa trovare conferma anche relativamente a tale fattispecie.

    La questione è stata già esaminata da questa Commissione, formando oggetto del recente parere n. 70/2011, la cui motivazione può riassumersi nei seguenti termini:
    – la previsione dell’art. 18 della Legge n. 183/2010 comporta la sospensione a termine del rapporto di lavoro pubblico, con conseguente affievolimento dei connessi doveri imposti al dipendente anzitutto con riguardo, per quanto in specie rileva, al regime delle incompatibilità tipiche del rapporto stesso di dipendenza;
    – la disposizione legislativa costituisce norma di natura eccezionale, derogatoria dello statuto generale del lavoro dipendente e nell’ambito di quest’ultimo esaurisce la sua portata applicativa;
    – non può, peraltro, dubitarsi che, pur versando in condizione di aspettativa non retribuita (la quale non incide sul diritto alla conservazione del posto ed alla riammissione in servizio), l’interessato mantenga lo status di pubblico dipendente, venendosi per ciò stesso a trovare nella situazione di incompatibilità all’iscrizione nell’albo professionale prescritta dall’art. 3, comma 2 del R.D.L. n. 1578/1933.
    In conclusione, questa Commissione, richiamato sotto ogni altro aspetto il proprio parere n. 70/2011, ribadisce che, anche nell’ipotesi di fruizione dell’aspettativa consentita dall’art. 18 della Legge n. 183/2010, la permanenza del rapporto di dipendenza pubblica è incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 21 settembre 2011, n. 85

  • L’Ordine di Vicenza, chiede come debba interpretarsi la norma tariffaria in presenza di richiesta di opinamento da parte degli iscritti e, in particolare, se possa essere liquidato l’onorario previsto per la redazione di contratti relativamente ad una transazione conclusa in pendenza e con riferimento ad un procedimento civile, ma al di fuori dell’attività di udienza.

    Il quesito va risolto alla luce delle vigenti tariffe, che prevedono che l’onorario di cui alla voce 21 si applichi solo “ove (la conciliazione) avvenga in sede giudiziale”, cioè mediante verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti innanzi al Giudice. Il principio innovativo rispetto alla previgente tariffa trova conferma anche nella relazione ministeriale e nel parere del Consiglio di Stato allegati al testo normativo, nei quali si specifica che, ove la conciliazione non avvenga d’innanzi al Giudice, un’eventuale transazione vada ricompensata applicandosi la tariffa per le prestazioni stragiudiziali.

    Pertanto, in virtù delle tariffe vigenti, qualora una controversia venga definita mediante verbale di conciliazione troverà esclusivamente applicazione la tariffa giudiziale e, in particolare, le voci di onorario delle prestazioni eseguite prima dell’accordo e in relazione a quest’ultimo la sola voce di onorario.
    Qualora, invece, la lite venga definita transattivamente attraverso un accordo extra processuale, non è dovuto l’onorario di cui alla voce 21 oltre alle voci di onorario applicabili in relazione alle prestazioni effettivamente svolte nel giudizio l’avvocato dovrà chiedere quale compenso dovuto per la transazione i soli onorari previsti a tale proposito, in particolare, soltanto quelli che riguardano specificatamente l’attività correlata alla definizione transattiva, quali le conferenze di trattazione, la corrispondenza e l’attività di redazione del contratto.
    Quanto alla giurisprudenza richiamata dal C.O.A. richiedente, va rilevato che l’orientamento in essa contenuto era pienamente giustificato in vigenza delle tariffe anteriori al D.M. 127/04, le quali concepivano la voce di onorario di cui alla richiesta di parere come dovuta tutte le volte che una controversia già pendente in giudizio trovasse definizione in un accordo transattivo consacrato sia in un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti d’innanzi al giudice, sia in un negozio extra processuale, cosicché il sopradetto principio non può applicarsi alle nuove tariffe diverse rispetto a quelle che il Supremo Collegio ebbe ad applicare nel procedimento sottoposto al suo vaglio. Di tanto lo stesso C.O.A. mostra di essere a piena conoscenza, tant’è che precisamente espone i termini della questione evidenziando le due possibili soluzioni, tra le quali, si ribadisce, è da preferire quella letterale, aderente alla vigente disciplina.
    La Commissione ritiene pertanto di dare la seguente soluzione al quesito posto: la voce 21, tabella A) III, D.M. 127/2004, può trovare applicazione solo in caso di definizione transattiva della controversia che abbia luogo mediante verbale di conciliazione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 21 settembre 2011, n. 82

  • L’Unione Lombarda degli Ordini Forensi chiede l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3, del Regolamento sulla Formazione Professionale continua del 3 luglio 2007, con riferimento alla circostanza che la norma, non elencando il singolo iscritto tra i soggetti che possono promuovere un evento accreditabile, porrebbe in essere criticità sotto il profilo deontologico e di compatibilità con l’art. 4.

    La norma indicata dall’Unione Lombarda non necessita di interpretazione autentica, non essendo rinvenibile in essa criticità di alcun genere. Il quesito, peraltro, non ne segnala alcuna.

    Appare evidente che, ai sensi dell’art. 3, gli eventi utili ai fini della formazione professionale continua sono soltanto quelli promossi od organizzati dal CNF, dagli Ordini territoriali, da associazioni forensi e dagli altri Enti dalla norma stessa indicati.
    L’art. 4 (rubricato “attività formative”) prevede che l’assolvimento degli obblighi formativi possa essere integrato anche dallo svolgimento di talune attività, tra le quali rientrano quelle di studio e di aggiornamento svolte dall’iscritto in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, purchè previamente autorizzate e riconosciute come tali dal CNF o dai Consigli territoriali. Siffatte attività, comunque, non sono sostitutive ma solo integrative degli eventi formativi di cui all’art. 3.
    La domanda dell’interessato, riguardante l’autorizzazione allo svolgimento in autonomia, nell’ambito della propria organizzazione professionale, di attività di studio e di aggiornamento, va discrezionalmente valutata, con motivato provvedimento, dai soggetti indicati dalla norma.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 72

  • Il Consiglio dell’Ordine di Bari chiede se sia competente per l’iscrizione degli avvocati nell’Elenco Speciale l’Ordine nel cui circondario abbia la residenza l’iscrivendo o quello del luogo d’esercizio della professione o quello del luogo in cui abbia sede l’Ente d’appartenenza; e se tali requisiti siano alternativi.

    Osserva la Commissione che l’avere la residenza e il domicilio professionale nel circondario del Tribunale presso il quale ha sede l’Ordine è condizione prescritta (in via alternativa) per ottenervi l’iscrizione all’Albo degli Avvocati: ma tale criterio non può essere applicato agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli Enti Pubblici, che possono esercitare la professione solo in relazione alle cause ed agli affari propri dell’Ente nel particolare regime d’eccezione all’incompatibilità con l’impiego pubblico sancito dal quarto comma, lettera b), dell’art.3 della Legge Professionale Forense. Avendo infatti riguardo alla fondamentale funzione assegnata agli Ordini dall’art.14, comma 1°, lettera a) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, quella relativa alla custodia degli Albi, appare chiaro che essa deve essere espletata, con riferimento agli iscritti all’elenco speciale annesso all’albo, nel circondario dove abbia la sua sede l’Ente che, istituendo al suo interno un ufficio legale presso il quale presta la sua opera di dipendente l’avvocato, ha legittimato lo stesso all’esercizio della professione forense, pur nei limiti sopra indicati: il controllo dell’Ordine sulla regolarità dell’iscrizione e del suo mantenimento dovendosi rivolgere non solo sull’attività stessa del professionista, ma anche, allo stesso modo e particolarmente, sull’istituzione e l’organizzazione dell’ufficio legale da parte dell’Ente, sui criteri di stabilità, specializzazione ed autonomia dello stesso ufficio, sull’incardinamento in via esclusiva del legale nell’ufficio legale, sul suo grado di subordinazione nella gerarchia interna, ecc. Tale attività è di tutta evidenza che non possa essere compiuta se non dall’Ordine che ha sede e competenza nel circondario di Tribunale dove abbia la sua sede l’Ente d’appartenenza dell’avvocato iscritto nell’elenco speciale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 luglio 2011, n. 71

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha formulato i seguenti quesiti: a) È possibile stabilire presso uno studio legale la sede di un organismo di mediazione e/o di un ente di formazione (D.M. 180/2010)? b) È possibile svolgere in uno studio legale i procedimenti di mediazione di un organismo e/o i corsi di formazione di un ente (D.M. 180/2010) ed essere socio o associato dell’Ente accreditato?

    Premesso che, al riguardo, saranno a breve emanate dal Consiglio una serie di norme e/o integrazioni volte ad adeguare il vigente Codice deontologico forense alle fattispecie emerse a seguito dell’entrata in vigore della disciplina della mediazione-conciliazione ex D.Lvo n. 28 del 2010 e del coinvolgimento della figura dell’Avvocato in ambiti operativi diversi da quelli professionali, le disposizioni vigenti consentono comunque, ad avviso della Commissione, di rispondere compiutamente.

    Entrambe le fattispecie richiamate dal COA di Roma sono in parte riconducibili alla previsione recata dall’art. 19 del cod. deont., atteso che l’obbligatorietà ex art. 5 D.Lvo n. 28/2010 indurrebbe la frequentazione dello studio legale, nel quale ha sede un Organismo di mediazione, da parte di tutti coloro che debbano o ritengano opportuno esperire, ovviamente per il tramite di quell’Organismo, il procedimento di mediazione. Ne consegue che l’aver consentito l’insediamento di un Organismo nei locali ove si svolge l’attività professionale forense costituirebbe una condotta potenzialmente rivolta all’acquisizione di clientela con strumenti surrettizi, quindi non conformi a correttezza e decoro. A sostegno di tale orientamento può anche richiamarsi una precedente decisione del Consiglio in sede giurisdizionale, la n. 95 del 23/4/2004, confermata dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 309/2005.
    Ai quesiti posti dal COA di Roma, limitatamente alla parte in cui ci si interroga sulla liceità di stabilire in uno studio legale sia la sede dell’Organismo di mediazione e conciliazione, sia il luogo nel quale vengono esperiti i procedimenti di mediazione, si potrà quindi rispondere nei seguenti termini:
    Si rende responsabile di violazione dell’art. 19 del cod. deont. l’avvocato che consenta l’insediamento nel proprio studio di un Organismo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 e/o consenta ad altri od in via sistematica di svolgere nel proprio studio il procedimento di mediazione di cui agli artt. 3 e ss. del decreto anzidetto.
    La possibile contiguità fra uno studio legale ed un ente di formazione, di cui all’art. 17 del D.M. n. 180/2010, richiede invece, rispetto al precedente interrogativo, ulteriori approfondimenti.
    L’ente di formazione, infatti, in quanto preposto alla formazione dei mediatori, non potrebbe direttamente consentire all’Avvocato che ne ospiti la sede di acquisire nuova clientela. Allo stato, inoltre, la normativa non prevede l’obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimento obbligatori di mediazione, sicchè l’avvocato ospitante non potrebbe trarre giovamento dalla possibile conoscenza personale dei futuri mediatori, i quali, infatti, potrebbero fornire indicazioni partigiane per la necessaria scelta del difensore a coloro che si rivolgessero all’Organismo nel quale operano.
    Poiché, però, la difesa tecnica, non è vietata e l’avvocato potrebbe perciò partecipare al procedimento, non si può trascurare che la personale conoscenza dei futuri mediatori, da parte dell’avvocato ospitante l’ente formatore, potrebbe interferire con il corretto svolgimento del tentativo di mediazione e conciliazione, in quanto sarebbe in dubbio il dovere di neutralità, indipendenza ed imparzialità che compete al mediatore-conciliatore ex art. 60, comma 3, lett. r), della legge n. 69/2009 (legge delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).
    La comunanza della sede, intesa come evento di pericolo, potrebbe perciò comportare la violazione dell’art. 6 del cod. deont., in quanto l’attività dell’avvocato non verrebbe potenzialmente svolta con lealtà e correttezza. Ma la succitata circostanza potrebbe anche essere causa di patti scellerati, la cui commissione costituirebbe un vulnus inammissibile del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, atteso che una o più delle parti del procedimento si troverebbero inconsapevolmente in posizione di debolezza.
    Ritiene, infine, la Commissione, che l’eventuale rapporto societario o di associazione intercorrente fra l’avvocato e l’ente formatore non sia indifferente al rapporto che si stabilisce fra l’avvocato suddetto, in quanto eventuale difensore di una delle parti del procedimento di mediazione, ed il mediatore formatosi nell’ente del quale il difensore è socio. La terzietà del mediatore sarebbe, infatti, irrimediabilmente in dubbio.
    La medesima circostanza, peraltro, porta ad individuare la violazione ex se dell’art. 16, comma 2, del cod. deont. in relazione al divieto di esercizio del commercio, considerato che l’attività dell’ente formatore viene remunerata da coloro che chiedono di essere formati.
    Sotto diverso profilo, poi, si potrebbe anche ritenere violato il dovere sancito dall’art. 7, comma 2, del cod. deont., in quanto l’avvocato potrebbe venir meno al generale dovere di adoperarsi per la tutela del diritto.
    Per quanto sopra e ferma restando l’opportunità di ulteriori riflessioni sui temi richiamati dai quesiti in argomento, attesa la novità della materia, la Commissione ritiene che si possa rispondere all’ulteriore interrogativo posto dal COA di Roma come segue:
    L’avvocato non può consentire nel proprio studio sia l’insediamento della sede dell’ente formatore dei mediatori di cui agli artt. 17 e ss. del D.M. n. 180/2010, sia l’effettuazione dei corsi di formazione dell’ente medesimo.
    L’avvocato non può assumere la veste di socio, ovvero di associato, di un ente formatore di cui agli artt. 17 e ss. del D.M. n. 180/2010.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 14 luglio 2011, n. 70