L’avvocato che rivolga ripetutamente ad un cliente frasi oltraggiose, ancorché conseguenti ad un comportamento censurabile dello stesso, viene meno ai doveri di correttezza e di probità professionali e lede il prestigio della classe forense. Merita pertanto la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 dicembre 1990). […]