La mancata assunzione della delibera di apertura del procedimento disciplinare con la contestuale omessa notifica della delibera medesima all’interessato e al P.M., come previsto dall’art. 47 r.d. n. 37/1934, e la consequenziale omessa specifica contestazione dei fatti , assunti come rilevanti sotto il profilo disciplinare, determinano la nullità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 26 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 29 novembre 2001, n. 248