E’ inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso l’ordinanza di esibizione di documenti emessa nell’ambito di un procedimento disciplinare. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le determinazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 15 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 174