L’art. 49 c.d.f., in ossequio al quale il professionista non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita, va interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte e, quindi, anche agli atti di precetto, benché non costituenti atti di carattere processuale. Pone pertanto in essere un illecito deontologico l’avvocato che, mediante l’intimazione di venti precetti diversi a ciascuno dei venti condomini sull’asserito presupposto del vincolo solidale di condebito, aggravi la posizione dei singoli determinando la lievitazione di voci tariffarie e di spese non consone alla natura dell’atto, all’evidente unico scopo di conseguire un ingiusto profitto e di aggravare, in maniera palesemente infondata, la situazione debitoria della controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 9 dicembre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Violazione disciplinare – Configurabilità – Necessaria espressa previsione di una norma di diritto – Esclusione – Esercizio del diritto di difesa – Contestazione del fatto – Sufficienza
Non è sempre necessaria l’esistenza di una norma di diritto al fine di poter configurare una violazione disciplinare (tranne i casi in cui quest’ultima derivi dalla prima com’è per il mancato invio delle comunicazioni alla Cassa di Previdenza o per gli errori commessi in sede di investigazioni difensive), quando quest’ultima derivi dalla violazione di norme deontologiche.
Conformemente al costante orientamento del C.N.F., affinché l’interessato possa esplicare con pienezza il suo diritto di difesa è solo necessario che sia contestato il fatto, e non anche la norma che si assume violata.
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità
Laddove voglia riconoscersi la delibera di apertura del procedimento, quale atto endoprocedimentale adottato a tutela delle garanzie dell’incolpato, possa essere considerato impugnabile d’innanzi all’organo giurisdizionale sopraordinato, il potere del C.N.F. non può che essere limitato ad un controllo di mera legalità della delibera qualificato dal riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, e non può certamente estendersi al merito dei fatti, escludendosi pertanto qualsiasi valutazione relativa alla fondatezza dell’incolpazione ed ai motivi di doglianza che direttamente o indirettamente a tale tema si colleghino.
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di apertura del procedimento e diretto a censurare l’operato del Consiglio per mancanza della condotta che si suppone violatrice di norme deontologiche. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia
La funzione svolta dai C.O.A. nell’ambito del giudizio disciplinare ha natura amministrativa, e non giurisdizionale. Nell’esercizio dei suoi poteri, infatti, il Consiglio dell’Ordine esercita un’attività istituzionale non solo per la tutela della dignità della categoria e degli interessi dei propri membri, ma anche e soprattutto degli interessi del “pubblico”, cioè “un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente autoritativo che non sempre modifica la situazione giuridica precedente, potendo non avere effetti costitutivi per il richiedente”. Ne consegue che la comunicazione con la quale si avvisa il professionista dell’assunzione della delibera di apertura di procedimento disciplinare rientra nella funzione amministrativa del Consiglio e che, per la natura amministrativa del procedimento disciplinare, allo stesso non debbono e non possono applicarsi i principi di cui all’art. 111 Cost., riferibili alla sola attività giurisdizionale, ma piuttosto quelli di cui all’art. 97, comma 1, Cost., dal momento che la funzione disciplinare, tutelando interessi pubblici, deve essere considerata esercizio di una pubblica funzione e che la legislazione in materia deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
Il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti amministrativi consente di opporre esclusivamente i vizi del procedimento che si siano tradotti in vizi del provvedimento conclusivo, verificandosi solo in questo caso una lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo.
La delibera di apertura del procedimento disciplinare è atto dovuto che manifesta all’esterno l’esplicazione di uno dei poteri propri del Consiglio, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista. Ne consegue che su di essa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice, domestico o terzo che sia, si sia pronunziato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità
Attesa la tassatività degli atti impugnabili e la mancanza di una apposita previsione normativa, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di archiviazione dell’esposto presentato presso il Consiglio dell’Ordine. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 6 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), decisione del 13 luglio 2011, n. 96
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità
La delibera di apertura del procedimento disciplinare è atto dovuto che manifesta all’esterno l’esplicazione di uno dei poteri propri del Consiglio, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista. Ne consegue che su di essa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice, domestico o terzo che sia, si sia pronunziato.
Il potere di revisione del C.N.F. sui procedimenti disciplinari deve in ogni caso essere limitato al mero controllo di legalità relativo all’esistenza dei presupposti formali per la relativa adozione, escludendosi qualsiasi valutazione di merito relativa alla fondatezza dell’incolpazione ed ai motivi di doglianza che direttamente o indirettamente a tale tema si colleghino.
Va dichiarato il non luogo a procedere, con conseguente remissione degli atti al C.O.A. territoriale competente, nel caso in cui l’impugnativa della delibera di apertura del procedimento sia diretta a censurare l’operato del Consiglio per mancanza della condotta che si suppone violatrice di norme deontologiche. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 11 giugno 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost.
La funzione svolta dai C.O.A. nell’ambito del giudizio disciplinare ha natura amministrativa, e non giurisdizionale. Nell’esercizio dei suoi poteri, invero, il Consiglio dell’Ordine esercita un’attività istituzionale non solo per la tutela della dignità della categoria e degli interessi dei propri membri, ma anche, e soprattutto, degli interessi del “pubblico”, cioè “un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente autoritativo che non sempre modifica la situazione giuridica precedente, potendo non avere effetti costitutivi per il richiedente”. Ne consegue che la comunicazione con la quale si avvisa il professionista dell’assunzione della delibera di apertura di procedimento disciplinare rientra nella funzione amministrativa del Consiglio e che, per la natura amministrativa del procedimento disciplinare, allo stesso non debbono e non possono applicarsi i principi di cui all’art. 111 Cost., riferibili alla sola attività giurisdizionale, ma piuttosto quelli di cui all’art. 97, comma 1, Cost., dal momento che la funzione disciplinare, tutelando interessi pubblici, deve essere considerata esercizio di una pubblica funzione e che la legislazione in materia deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 11 giugno 2010).
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Dovere di difesa – Obblighi informativi – Violazione
Viola dell’art. 11 C.D.F. il professionista che, nominato difensore d’ufficio, ometta di comunicare all’indagato sia la facoltà, per quest’ultimo, di scegliersi un difensore di fiducia sia l’obbligo di retribuire l’opera professionale svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Termine deposito – Natura – Ordinatoria – Violazione – Nullità del provvedimento – Esclusione
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94