Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in violazione dell’accordo transattivo, agisca immediatamente con atto di precetto non osservando il termine concesso alla controparte per l’adempimento. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 29