Secondo un principio ormai pacifico, il procedimento disciplinare mantiene una sua piena autonomia rispetto al procedimento penale cui i medesimi fatti contestati possono aver dato luogo, onde i due procedimenti devono avere il loro corso senza sostanziali riflessi l’uno nei riguardi dell’altro, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come accertato, con efficacia di giudicato, dal magistrato penale. Ne consegue che, ai fini del compimento del quinquennio della prescrizione, a nulla rileva l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, laddove il procedimento disciplinare non sia stato aperto e concluso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 gennaio 1997).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi.
Ai fini dell’accertamento della violazione del principio generale secondo cui l’Avvocato è tenuto ad evitare l’assunzione di incarichi professionali verso un proprio assistito, la posizione di contrasto nei confronti dell’ex cliente, che va valutata caso per caso, deve essere assoluta ed attuale, giacché, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema corte e del CNF, il conflitto deve riguardare interessi “che devono essere comunque attuali e concreti”. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 19 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 25 settembre 2002, n. 148
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Irreperibilità – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, all’atto della sua iscrizione all’ordine Forense, dichiari falsamente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge professionale e non comunichi al proprio Ordine Professionale, anche in sede di verifiche disposte dal Consiglio, l’esistenza della situazione d’incompatibilità con la professione (nella specie, l’incolpato svolgeva un’attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. successivamente fallita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 13 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 147
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Avvocato – Norme deontologiche – Difensore d’ufficio – Irreperibilità – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, pur essendo indicato di turno quale difensore d’ufficio nel relativo elenco, non si renda reperibile dalla P.G. per la notifica della designazione a difensore d’ufficio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 15 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 25 settembre 2002, n. 146
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto dal praticante avvocato – Mancanza di jus postulandi – Inammissibilità.
Atteso che solo l’iscritto agli albi, e non l’iscritto negli elenchi e registri, può provvedere personalmente alle proprie difese anche dinanzi al CNF, va dichiarato inammissibile per difetto dello ius postulandi il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato avverso la decisione con cui il CdO gli infligga la sanzione disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 18 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 145
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità.
Nel giudizio dinanzi al CNF l’incolpato può difendersi da sé medesimo se in possesso dello jus postulandi, per essere ancora iscritto nell’albo professionale; perde pertanto tale jus postulandi l’avvocato che sia stato cancellato o radiato dall’albo, con conseguente inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 20 giugno 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prova – Testimonianza.
Atteso che nel procedimento disciplinare la facoltà di assumere testimoni è caratterizzata da semplicità delle forme ed è disciplinata dall’art 48 del R.D.L. n. 1578/33, che si limita a richiamare soltanto gli artt. 358 e 359 del c.p.p. (vecchio testo), deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della prova assunta dinanzi al C.d.O. fondata sulla mancata articolazione dei capitoli di prova testimoniale e sull’asserita violazione dei limiti imposti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 ottobre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione a giudizio disciplinare – Omessa indicazione generalità parte offesa – Nullità – Esclusione.
In difetto di una disposizione normativa che prescriva di indicare, nella citazione a giudizio disciplinare, le generalità della parte offesa, deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della citazione derivante dall’omessa indicazione di tali generalità. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 23 ottobre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione del C.d.O. – Eccezione di Nullità -Nullità processuale – Esclusione – Specifica istanza di parte – Necessità.
L’eccezione di nullità in ordine alla irregolare convocazione del C.d.O. territoriale per l’apertura del procedimento disciplinare deve essere sollevata dal ricorrente con una specifica istanza di parte, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti al COA. Secondo l’orientamento del giudice di legittimità, invero, la violazione delle norme che regolano la fase procedimentale amministrativa non determina una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado ed è rilevabile anche d’ufficio, ma un’illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi all’impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 3 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 12 settembre 2002, n. 142
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Diversa valutazione risultanze istruttorie – Accoglimento – Fattispecie.
Il ricorso proposto avverso la decisione con cui il CdO abbia irrogato al professionista la sanzione disciplinare deve essere accolto allorquando, dinanzi al CNF, una più attenta lettura degli atti processuali conduca ad una diversa valutazione dei comportamenti tenuti nella vicenda dall’incolpato, consentendo pertanto di ritenere che i fatti così come contestati (e la contestazione delimita inderogabilmente l’ambito del giudizio disciplinare) non trovino negli stessi atti alcun supporto probatorio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 5 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 12 settembre 2002, n. 141