La mancata audizione del professionista incolpato nella fase preliminare istruttoria, non essendo prevista dalla legge professionale, non determina invalidità del procedimento disciplinare per il quale, peraltro, è sufficiente che l’incolpato sia posto in grado di conoscere le incolpazione e di contraddire, esplicando l’attività di difesa nel dibattimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 5 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 153