L’avvocato è tenuto ad avere una condotta specchiatissima ed illibata sia nell’ambito dell’attività professionale che nell’ambito della vita privata. Pertanto il professionista che compia atti di libidine violenti ed atti osceni pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perche´ lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata […]