Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che depositi ripetute istanze di ricusazione verso giudici contenenti affermazioni offensive e usi, altresì, espressioni sconvenienti ed offensive verso C.T.U., il personale della cancelleria e di polizia. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 11 dicembre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Conseguimento del mandato con artifici e fase rappresentazioni giudiziali – Richiesta di acconti eccessivi – False informazioni alla parte – Omesso svolgimento del mandato.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dopo aver conseguito con false ricostruzioni giudiziali il mandato professionale e numerosi acconti, ometta di svolgere l’incarico ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa anche supportate da documenti falsi, e successivamente restituisca gli acconti illegittimamente ricevuti a mezzo di assegno, post-datato, rimasto peraltro insoluto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sussistenza di più procedimenti aperti nei confronti dello stesso professionista per fatti diversi – Omessa riunione – Irrilevanza – Ricorso al C.N.F. – Eccezione proposta con memoria aggiuntiva ad altro ricorso – Tardività.
E’ infondata l’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa riunione con altro relativo allo stesso professionista, poiché rientra nella discrezionalità dell’organo disciplinare territoriale disporre la riunione di procedimenti disciplinari che traggano origine da fatti diversi. (Nella specie, peraltro, l’eccezione di omessa riunione era stata proposta con memoria aggiunta ad altro ricorso e non con il ricorso che infliggeva la sanzione relativa al procedimento che si contestava non essere stato riunito). (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Diritto di difesa – Assenza dell’incolpato – Irrilevanza.
Non determina la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa l’assenza dell’incolpato nell’udienza dibattimentale per legittimo impedimento se era presenta il suo difensore che, però, non abbia dato atto dell’impedimento del suo assistito né chiesto per tale motivo un rinvio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica oltre il termine previsto dall’art. 51 r.d.l. 1578/1933 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933, comma I, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Copia notificata – Omessa indicazione della data di deposito – Validità della decisione.
E’ valida la decisione disciplinare anche se nella copia notificata al ricorrente si sia omessa l’indicazione della data di deposito considerando che la stessa non è prevista, dall’art. 51 r.d.l. n. 1578/1933, tra gli elementi essenziali ai fini della validità e che il termine di impugnazione non decorre dal deposito della decisione ma dalla notificazione all’interessato della copia integrale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Divieto di conflitto di interessi – Interessi economici personali – Stipula di contratto di affitto con la propria assistita – Azioni e denuncia contro la stessa per mancato rispetto dell’equo canone Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che istauri rapporti economici personali con la parte assistita ponendosi così in una posizione di conflitto di interessi con la stessa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici all’avvocato che, ricevuto il mandato di affittare ad uso foresteria un immobile, aveva svolto a proprio profitto la locazione facendo sottoscrivere alla propria cliente un contratto simulato con una società da lui controllata, e si era successivamente rifiutato, contravvenendo agli accordi presi, di restituire l’immobile a richiesta della proprietaria contro la quale aveva, peraltro, proposto ricorso per la determinazione dell’equo canone). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Conflitto di interessi – Parte assistita – Definizione.
La parte assistita è colui nell’interesse del quale e svolto l’incarico, il cliente è invece il soggetto che conferisce l’incarico e, se sovente le due figure coincidono, talvolta può accadere che conferisce l’incarico sia un terzo che vuol tutelare l’interesse della parte assistita con il consenso della stessa. Pertanto può sussistere conflitto di interessi nella ipotesi in cui l’avvocato abbia interessi configgenti con la parte assistita a nulla rilevando che l’incarico gli sia stato conferito non dalla parte direttamente ma da un terzo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – rapporti con i colleghi – Aggressione fisica verso collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza l’avvocato che usi espressioni offensive e successivamente aggredisca fisicamente il collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro al professionista che prima aveva offeso e poi colpito con la testa il collega di controparte provocandogli danni seri al setto nasale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torre Annunziata, 7 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 295
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Audizione testimoni – Omessa audizione testi indicati – Validità della decisione.
Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torre Annunziata, 7 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 295