Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la presenza di un procedimento penale a carico dell’interessato , ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal consiglio dell’ordine in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stata negata l’iscrizione all’albo al professionista cha aveva precedenti per falso ideologico e truffa). (Rigetta il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F., N. 106/2002).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di reiscrizione – Valutazione dei requisiti ex articolo 17 – Rigetto – Concessione di un termine per deduzioni – Necessità.
E’ legittimo il provvedimento del C.d.O. di rigetto della domanda di reiscrizione per carenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata se lo stesso sia stato adottato dopo la assegnazione al richiedente di un termine di venti giorni per presentare le sue deduzioni e a seguito di convocazione per l’audizione dell’interessato, nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 24 e 31 r.d.l. n. 1578/1933. (Rigetta il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F., N. 106/2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Millantato credito – Truffa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di dignità e decoro propri della classe forense l’avvocato che millanti credito e truffando il cliente chieda denaro per svolgere una attività corruttiva. (Nella specie, in considerazione della assoluzione dell’incolpato su un capo di imputazione, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi dieci in luogo della sospensione per mesi dodici nei confronti dell’avvocato che aveva chiesto al cliente denaro per anticipare il suo trapianto di reni millantando una amicizia, in realtà inesistente, con il primario responsabile). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 235
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il procedimento penale – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 235
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Indipendenza dell’organo giudicante – Eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 38 l.p. – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 38 l.p. per preteso contrasto con l’articolo 25 della Costituzione poiché il consiglio dell’ordine, nella esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense, la sua funzione disciplinare ha natura amministrativa e la sua regolamentazione non determina alcun contrasto con il principio costituzionalmente garantito dell’indipendenza della magistratura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 235
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato difensore di fiducia, non sia presente alle udienze, sebbene le nomine per la difesa gli fossero state regolarmente notificate, e non eserciti pertanto l’attività difensiva omettendo così di svolgere il mandato ricevuto. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi quattro è stato ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 27 ottobre 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O.- Natura amministrativa – Istituto della continuazione – Inapplicabilità.
Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non penale e pertanto non è applicabile e tale procedimento l’istituto della continuazione del reato propria del giudizio penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 27 ottobre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Accanimento giudiziale – Omessa risposta alla quantificazione delle somme dovuta dalla controparte debitrice – Notifica del precetto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa astensione di un consigliere componente del C.d.O. – Assenza di rituale ricusazione – Nullità della decisione – Non sussiste.
Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotto come motivo di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Omesso avviso al difensore dell’udienza di dibattimento – Comunicazione fatta all’imputato – Legittimità.
Non determina la nullità della decisione la mancata comunicazione al difensore dell’udienza dibattimentale. L’avviso al difensore, infatti, non è necessario in quanto l’esercizio del diritto di difesa trova compiuta e adeguata regolamentazione con la sola comunicazione all’inquisito, in considerazione della sua qualità e della sua legittimazione all’autodifesa, anche nella ipotesi in cui egli intenda farsi assistere da un difensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233