Nel procedimento disciplinare davanti al C.N.F. la produzione dei documenti deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dall’udienza fissata per la discussione, e la mancata produzione degli stessi non può essere considerata come motivo idoneo per il rinvio dell’udienza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 giugno 2002). Consiglio Nazionale Forense […]