L’invalidità dell’atto amministrativo, sia esso nullo o annullabile, non può mai essere rilevata d’ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento amministrativo sino al suo compimento per consentire la rinnovazione degli atti compiuti. Pertanto l’invalidità della costituzione dell’organo giudicante deve essere eccepita nel corso del procedimento e non come motivo di gravame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 6 giugno 2005, n. 88