L’avvocato che ponga in essere attività difensive non idonee, svolgendo in maniera negligente il mandato, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, ometta di fatturare i compensi ricevuti e richieda compensi eccessivi pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di competenza, diligenza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto . (Nella specie, anche in considerazione dell’assoluzione su un capo di incolpazione, la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 giugno 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 67