Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con negligenza svolga il mandato ricevuto, ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, di restituire la relativa documentazione dopo la revoca del mandato, e di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 giugno 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Testimonianza del denunciante come unica prova – Legittimità.
La versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici osservazioni della parte non siano coordinate da alcun dato probatorio o di fatto e anzi siano resistite dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato. (Nella specie sono state ritenute attendibili e sufficienti ai fini della prova le dichiarazioni rese dall’esponente che contenevano elementi di fatto precisi, concordanti e documentalmente provati). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 17 giugno 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Ricorso al C.N.F. – Proposizione del ricorso da parte di terzi – Inammissibilità.
Il ricorso proposto da un terzo avverso la deliberazione di iscrizione all’albo del professionista è inammissibile per difetto di legittimazione. Infatti, ai sensi degli articoli 24-31 r.d.l. n. 1578/33, avverso le decisioni dei C.d.O. in materia di iscrizione all’albo può essere proposto ricorso solo dall’interessato e dal P.M.. Mentre i terzi se possono segnalare al C.d.O. o al P.M. fatti ostativi all’iscrizione, per sollecitare l’esercizio dei poteri di iniziativa in materia di corretta tenuta dell’albo, tuttavia non sono portatori di interessi legalmente protetti in sede legale. Pertanto, l’esponente non è parte del procedimento amministrativo concernente l’iscrizione, non ha diritto di partecipare allo stesso e non ha diritto di impugnare le deliberazioni e decisioni adottate dal C.d.O. in questa materia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 22 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 72
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Vita privata – Rilevanza disciplinare – Usura – Illecito deontologico.
E’ deontologicamente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. Pertanto l’avvocato che ponga in essere una condotta usuraia in ripetute occasioni e in danno di più persone, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, dignità e decoro che il professionista deve tenere sia nella professione che nella vita privata, a nulla rilevando che la notizia dell’illecito commesso si sia diffusa non a mezzo di stampa ma per trasmissione personale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 31 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 71
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Autonomia – Esclusione dell’aggravante di aver commesso il fatto nell’esercizio di una professione – Irrilevanza sotto il profilo della responsabilità disciplinare.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale e pertanto il giudice disciplinare sicché il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale; pertanto è irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare l’eventuale esclusione, da parte del giudice penale, dell’aggravante relativa all’aver commesso il fatto nell’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 31 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 71
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Omessa indicazione nominativa dei componenti del collegio giudicante – Omessa indicazione delle conclusioni del P.M. – Omessa enunciazione esito eventuale votazione del collegio giudicante – Irrilevanza – Validità della decisione.
Non determina alcuna ipotesi di invalidità della decisione disciplinare l’omessa indicazione dell’elencazione nominativa dei componenti il collegio giudicante, e delle conclusioni del P.M., non essendo tali indicazioni normativamente previste. Non è altresì ammissibile, neppure in astratto, che nella decisione sia dato conto della eventuale votazione all’interno del collegio al fine di permettere di “verificare se la decisione sia stata adottata legittimamente o meno e quindi a maggioranza dei voti”. Infatti, siffatta esplicitazione del procedimento di formazione della volontà collegiale, irrilevante sotto il profilo della imputabilità del provvedimento all’organo competente per legge ad emetterlo, contraddirebbe la presunzione di legalità dell’attività procedimentale dell’organo pubblico, e sarebbe lesiva della tutela del diritto alla riservatezza dei componenti il collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 31 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 71
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Potere discrezionale del C.d.O. – Presupposti.
La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali ma deve solo valutare la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie le imputazioni erano gravi e molteplici e riguardavano peculato, falsità ideologica e materiale, rifiuto di atti d’ufficio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comunicazione apertura procedimento disciplinare – Omessa firma del Presidente – Irregolarità – Irrilevanza – Validità del procedimento.
L’omessa irregolare comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’interessato non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa. Peraltro tale eventuale ipotesi di nullità non potrà essere fatta valere d’ufficio ma dovrà, ex art. 157 c.p.c., essere eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla sua notifica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Consigliere delegato all’istruttoria – Mancanza di delega formale – Irrilevanza.
La fase delle indagini preliminari, propedeutica ma non necessaria al procedimento disciplinare non è regolata da alcuna norma dell’ordinamento professionale, e nella prassi si svolge senza precise formalità, pertanto non rileva ai fini della validità del procedimento l’eventualità che il consigliere delegato all’istruttoria non sia stato investito della funzione con atto formale di delega. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione di un consigliere – Conseguente astensione – Omessa delibera del C.d.O. sulla istanza di ricusazione – Legittimità.
Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione dell’intero C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70