Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto, né impedisce il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’illecito disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine.
L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto deontologicamente rilevante se questo implica una condotta di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Nella specie l’azione disciplinare era iniziata dopo il decorso di cinque anni dalla commissione del fatto, e pertanto il procedimento deve dichiararsi estinto per prescrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Rilevabilità d’ufficio.
La maturazione del termine prescrizionale, come gli effetti interruttivi della medesima sono rilevabili d’ufficio in ogni grado del giudizio, avendo la materia natura pubblicistica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Reato – Valutazione – Indipendenza.
L’illecito disciplinare si pone su di un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo, diversi sono, infatti i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. Pertanto, anche un fatto penalmente non rilevante può essere rilevante sul piano disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della residenza o del domicilio – Necessità – Residenza solo anagrafica- Insufficienza – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.
Ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati, ex lege n. 526/1999, deve ritenersi necessaria la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio, che peraltro, come previsto dalla legislazione comunitaria, ha assunto un maggior rilievo; per domicilio deve intendersi la sede dove il professionista esercita in maniera stabile o continuativa la propria attività, mentre per residenza deve intendersi l’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo caratterizzata dall’elemento obbiettivo della permanenza nello stesso e nell’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, da rilevare attraverso la constatazione delle abitudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. (Nella specie è stata negata l’iscrizione all’albo dell’avvocato che, per poter svolgere le funzioni di giudice onorario presso il C.d.O. dove in precedenza risultava iscritto e in cui risiedeva, aveva trasferito, ma solo formalmente, la residenza nel circondario del C.d.O. presso cui chiedeva l’iscrizione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 4 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 20
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Avvocati – Tariffe forensi – Parere del C.d.O. di congruità della parcella – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
Gli atti impugnabili al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni degli organi locali in materia di iscrizione all’albo e di cancellazione dallo stesso, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei propri iscritti, di cui i consigli territoriali hanno la titolarità dell’azione disciplinare. Pertanto è inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso il provvedimento con il quale il C.d.O. ha dato il visto ad una parcella professionale, previa formulazione del parere di congruità. (Nella specie peraltro si configurava anche una ulteriore ipotesi di inammissibilità in quanto il ricorrente ha impugnato un provvedimento richiesto ed emanato nell’interesse di un altro professionista). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Voghera, 5 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BASSU), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 19
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme del cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme ricevute dal cliente a titolo di deposito cauzionale e che le restituisca solo quando lo stesso abbia agito nei suoi confronti per ottenerne la restituzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 18
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Attività in periodo di sospensione cautelare – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che durante il periodo di sospensione cautelare svolga l’attività di rappresentanza e difesa nel giudizio, costituendosi in giudizio per la parte assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 18
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Omesso svolgimento dell’attività istruttoria – Irrilevanza – Validità del procedimento.
Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O., avente natura amministrativa, l’attività istruttoria è meramente eventuale, ben potendo l’organo disciplinare ritenere già provato l’illecito contestato al professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 18
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzione della cancellazione – Sussistenza.
E’ legittima la sanzione della cancellazione che è espressamente prevista dall’articolo 40 r.d.l. n. 1548/1933 come conseguenza delle violazioni al codice deontologico forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 18