Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la trattazione del procedimento disciplinare e la conseguente pronuncia dell’adottato provvedimento sanzionatorio. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga attività professionale nel periodo di esecuzione della sanzione della sospensione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 13 settembre 2005, n. 108