Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, ometta di dare informazioni al cliente e la collega dominus sullo stato della causa e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti omissivi non abbiano provocato danni al cliente. (Nella specie anche in considerazione della reiterazione dei comportamenti è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 27 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 87