Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente stato delle pratiche. (Nella specie anche in considerazione del mancato raggiungimento della prova su alcuni addebiti la sanzione della sospensione e stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F. 28 novembre 1991)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Mancanza di prova certa su alcuni capi di incolpazione – Testimonianza del denunciante come unica prova – Ipotesi di insufficienza.
La versione dei fatti fornita dal denunziante può assumere valore di prova quando la stessa trovi riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, mentre non può assumere tale valore nell’ipotesi in cui le semplici asserzioni della parte non siano corroborate dalla ragionevole versione fornita dall’incolpato. In tale ipotesi il professionista deve essere assolto per mancanza di prova certa. (Accoglie parzialmente il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F. 28 novembre 1991)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Espressioni sconvenienti ed offensive in scritti difensivi – Reazione a provocazione altrui – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza l’avvocato che in scritti difensivi usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del collega di controparte a nulla rilevando, in materia deontologica, che tale comportamento sia la reazione ad una eventuale provocazione ricevuta, non valendo in materia deontologica la esimente prevista dall’art. 589 c.p.. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti del professionista che nella comparsa conclusionale sminuiva il collega di controparte affermando che avrebbe “approntato una inverosimile difesa per presentarsi…con un teste..compiacente”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 22 marzo 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F – Ricorso per revocazione – Decisione di archiviazione – Revocazione – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso per revocazione avverso un decreto di archiviazione non suscettibile per definizione di acquisire efficacia di cosa giudicata, né assimilabile in alcun modo ad una sentenza contro la quale solamente è esperibile il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c.. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 28 marzo 1992)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 51
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità dell’iscrizione all’albo con l’esercizio di altre professioni – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. – Manifesta infondatezza.
Le professioni liberali non presentano situazioni uniformi e il loro esercizio risponde ad esigenze varie e peculiari, quindi è giustificata del punto di vista costituzionale una differente disciplina legislativa anche in relazione alle situazioni di incompatibilità professionale, pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ex art. 3 cost. delle norme che prevedono ipotesi di incompatibilità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 31 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 21 marzo 2005, n. 50
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione per incompatibilità – Avvocato iscritto all’albo dei mediatori di affari – Incompatibilità – Sussiste.
L’articolo 3 d.r. n. 1578/1933, prevedendo le ipotesi di incompatibilità dell’attività di avvocato con l’esercizio di altre professioni, tra cui quella di mediatore di affari, ha come obbiettivo quello di salvaguardare l’imparzialità, l’indipendenza, l’onorabilità e la professionalità dell’avvocato stesso, pertanto nell’analisi delle situazioni di incompatibilità il testo normativo richiede un confronto non con l’attività oggettivamente svolta, ma con la mera qualifica che l’iscrizione in un altro albo comporta. (Nella specie è stato cancellato per incompatibilità l’avvocato che era iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione anche se non aveva esercitato attività di mediazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 31 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 21 marzo 2005, n. 50
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Processo penale – Autodifesa – Utilizzo di informazioni assunte in occasione di precedenti mandati – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in un procedimento penale, contravvenendo al disposto normativo e al parere dell’ordine, ponga in essere attività di autodifesa sollecitando dichiarazioni nelle forme previste dal codice di procedura penale volte a costituire prove in proprio favore e utilizzando informazioni assunte in occasione di precedenti mandati espletati per conto degli attuali suoi contendenti. (Nella specie, anche in considerazione della buona fede del professionista, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 5 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 47
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Avvocato – Elezioni forensi – Convocazione delle assemblee elettorali – Mancato rispetto delle modalità di convocazione – Partecipazione degli iscritti all’assemblea – Validità.
La partecipazione all’assemblea è prova della avvenuta conoscenza della convocazione da parte dell’iscritto e quindi sana ogni eventuale vizio della convocazione stessa. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione a seguito della decisione S.U.C. che ha annullato con rinvio la decisione del C.N.F., 7 giugno 2002, N. 113).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 21 marzo 2005, n. 46
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Consiglio dell’ordine ormai scaduto – Mancanza di interesse – Cessazione della materia del contendere – Inammissibilità del ricorso.
In tema di controversie relative alla legittimità delle operazioni elettorali dei C.d.O. la scadenza del mandato elettorale e la conseguente rinnovazione dell’organismo elettivo comportano il venir meno dell’interesse alla decisione con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione a seguito della decisione S.U.C. che ha annullato con rinvio la decisione del C.N.F., 7 giugno 2002, N. 113).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 21 marzo 2005, n. 46
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di difesa – Omessa partecipazione ad una udienza – Omesso diligente reperimento di sostituzione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad una udienza, per altri concomitanti impegni processuali, e non garantendo una adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, che tale comportamento non abbia determinato alcun pregiudizio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che non aveva partecipato all’udienza per altri concomitanti impegni processuali, e non aveva provveduto in tempo alla ricerca di un sostituto ma aveva affidato al praticante di studio, il giorno stesso dell’udienza, l’incarico di reperire un sostituto tra gli avvocati presenti in tribunale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 16 maggio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 45