Il termine previsto dal regolamento disciplinare, adottato dal consiglio territoriale, per il deposito e la notifica della decisione, anche per analogia con quanto disposto a livello generale, non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la invalidità del provvedimento impugnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito e notifica oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933, per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).
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Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Accuse infondate al collega – Illecito deontologico – Denuncia di fatti realmente accaduti se pur non rilevanti disciplinarmente – Illecito deontologico – Non sussiste.
E’ disciplinarmente corretto, invece, il comportamento del professionista che sottoponga all’organo disciplinare condotte realmente poste in essere da un collega e che egli ritenga erroneamente scorrette. (Nella specie il professionista è stato assolto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 21 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 203
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Procedimento disciplinare – Omessa astensione di un consigliere – Assenza di rituale ricusazione – Nullità della decisione – Non sussiste.
Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotto come motivo di impugnazione. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che falsamente e scientemente accusi il collega di comportamenti disciplinarmente scorretti poi risultati inesistenti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 21 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 203
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Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contestazione adottata con delibera di apertura del procedimento – Riformulazione degli addebiti nel corso del procedimento disciplinare – Contestazione di ulteriori addebiti nel corso del procedimento disciplinare – Legittimità.
La contestazione deve essere adottata con la delibera di apertura del procedimento disciplinare (la cui notifica può coincidere con la citazione a giudizio) e può essere riformulata nel corso del procedimento stesso. Inoltre nel procedimento disciplinare possono essere contestati anche nuovi addebiti dopo il dibattimento e la discussione purché siano rispettati i diritti di difesa, con la concessione di un termine e il rinvio per l’ulteriore dibattimento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 21 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 203
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Procedimento disciplinare – Fase pre-istruttoria – Necessità – Non sussiste – Apertura del procedimento – Citazione a giudizio – Notifica contestuale – Legittimità.
Nel procedimento disciplinare l’espletamento della fase istruttoria non è indispensabile e pertanto è legittima la contestuale notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare con la citazione in giudizio, ex art. 47, terzo comma, r.d. n. 37/1934 (non essendo richiesta in questa ipotesi la comunicazione all’interessato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 21 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 203
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza – Richiesta di compensi eccessivi e non dovuti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda compensi eccessivi e non dovuti in relazione alla attività svolta. Anche un eventuale accordo con la parte per la determinazione del compenso non può prescindere dalla riconducibilità dello stesso alla attività effettivamente svolta. (Nella specie il professionista aveva chiesto un compenso per l’attività che in realtà non aveva svolto, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 5 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 200
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di 15 giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 5 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 200
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Espressioni sconvenienti ed offensive – Pressioni al cliente per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in una lettera usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il proprio cliente e che eserciti delle pressioni sullo stesso per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali chiedendo l’emissione di assegni posdatati a garanzia del pagamento e condizionando lo svolgimento dell’attività professionale al rilascio di tali assegni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 17 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 196
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Procedimento disciplinare – Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza – Ipotesi di insussistenza – Eventuale integrazione dell’addebito – Legittimità.
La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza determinante la nullità della stessa, si ha soltanto quando vi sia stata una incolpazione tale da determinare una stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica quando la decisione riguarda gli stessi fatti contestati, considerando peraltro che l’addebito è suscettibile di integrazione in corso di procedimento con riferimento a circostanze comunque connesse e relative ai fatti contestati, purchè non si modifichi sostanzialmente la contestazione. (Nella specie peraltro al professionista era stato contestato di richiedere a garanzia del pagamento assegni post-datati ed in effetti era stato ritenuto responsabile di aver esercitato pressioni per ottenere il pagamento proprie spettanze anche condizionando l’attività professionale da svolgere al pagamento stesso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 17 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 196