La funzione disciplinare esercitata dal C.d.O. è manifestazione di un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione di un rapporto che si istaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri iscritti, rispetto ai fini che il gruppo intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione degli stessi. Ne consegue che l’esponente non è parte del procedimento disciplinare, non ha diritto di essere informato sul corso del procedimento e sul suo esito, di partecipare allo stesso e neppure di essere ascoltato salvo l’ipotesi in cui il C.d.O. lo ritenga necessario, e la mancata audizione dell’esponente non determina violazione del diritto al contraddittorio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 19 settembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 dicembre 2005, n. 149